CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22256/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al ricorso.-ricorrente-controMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloStato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6123/2020,depositata il 4.12.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione, la Tras.Com. conveniva, davanti ilTribunale di Roma, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] perl’accertamento e la dichiarazione della illegittimità del decreto direvoca delle agevolazioni concesse, ai sensi della l. n. 488 del 1992,per la realizzazione di una piattaforma logistica, costituita da unNumero registro generale 15908/2021Numero sezionale 2263/2026capannone destinato alla lavorazione ed alla conservazione diNumero di raccolta generale 22256/2026prodotti (€ 1.608.033,00). Data pubblicazione 29/06/2026La ragione della revoca trovava il suo fondamento in una nota dellaGuardia di Finanza, redatta dopo la conclusione dei lavori, nella qualesi dava atto di alcune presunte irregolarità riscontrate nel corso diuna verifica fiscale, quali l’indetraibilità dell’IVA assolta su alcunefatture contabilizzate dalla Società e riferite ad operazionioggettivamente inesistenti.2. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, confermando larevoca del contributo ex l. n. 488 del 1992, con la condanna alpagamento delle spese processuali.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta sentenza, cheveniva respinto dalla Corte di appello, con la condanna al pagamentodelle spese processuali.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione avverso lapronuncia della Corte di appello, proponendo cinque motivi diimpugnazione.5. Resisteva il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], depositandocontroricorso.6. La ricorrente depositava memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia lanullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 415 del 1992, conv. con modif. dallal. n. 488 del 1992 e degli artt. 7 e 8 del d.m. n. 527 del 1955, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui lasentenza impugnata ritiene condivisibili e corretti i riferimentinormativi contenuti nel decreto di revoca.Secondo la prospettazione difensiva, la revoca alla agevolazione èconnessa alla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori edella ultimazione del programma e non a requisiti documentali, qualil’eventuale uso di fatture false per operazioni inesistenti ovvero la2 di 8Numero registro generale 15908/2021Numero sezionale 2263/2026contabilizzazione di costi superiori a quelli effettivamente sostenutiNumero di raccolta generale 22256/2026per la realizzazione dell’opera finanziata. Data pubblicazione 29/06/20262. Il primo motivo di impugnazione è infondato.3. Il ricorrente contesta il vizio di violazione di legge per la nonriconducibilità del motivo di revoca a quelli tipicamente previsti negliartt. 7 e 8 del d.m. n. 527 del 1955.La censura si presenta infondata, in quanto la pronuncia impugnatariconduce la revoca a dette ipotesi tipiche, precisando che lecontestate operazioni inesistenti erano funzionali alla realizzazionedi una di esse, tanto da giustificare l’adozione del provvedimento direvoca. La Corte territoriale rappresenta chiaramente che lasituazione dei lavori prospettata, per ottenere i benefici collegati allal. 488 del 1992, era il frutto di una “falsa rappresentazione dellarealtà contabile”, per cui “condivisibili e corretti debbono quindiritenersi i riferimenti normativi contenuti nel decreto di revoca” (vds.pagg. 8-9 del provvedimento impugnato).La complessiva censura della ricorrente, attraverso i richiaminormativi operati, è diretta, in realtà, esclusivamente a sollecitareuna nuova valutazione del merito della vicenda nella suaricostruzione fattuale, per ridiscutere il contenuto e gliapprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi,proponendo una diversa soluzione interpretativa, non perseguibile insede di legittimità. Compito della Corte di cassazione non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata, né quello di procedere ad una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine disovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta daigiudici del merito, dovendo invece limitarsi a controllare laespressione delle ragioni della decisione e se il ragionamentoprobatorio, reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e delplausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. Nella specie,3 di 8Numero registro generale 15908/2021Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 22256/2026infatti, è di tutta evidenza che le argomentazioni usate dalla Corte diData pubblicazione 29/06/2026appello sono dirette a sostenere il perfezionamento della ipotesi direvoca contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. c, del citato decreto,avendo presentato la ricorrente degli stati di avanzamento e larealizzazione del progetto sulla base di dati contabilifraudolentemente falsati ed inattendibili, come peraltro riconosciutoanche in sede penale. Come ha condivisibilmente affermato la Cortedi appello, non rileva la presentazione di stati di avanzamento ed ilrispetto della tempistica, perché tali circostanze non sono attendibilipoiché i dati contabili sottostanti sono fraudolenti.4. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.,sotto il profilo della ultra petizione, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui il Giudice di secondo grado haaffermato la legittimità della revoca del contributo, avuto riguardo aiprincipi generali dell’ordinamento (interesse pubblico, rapporto difiducia tra Amministrazione ed aziende beneficiarie), non rientrantitra i presupposti richiesti per la revoca del beneficio, cosìtravalicando il thema decidendum delimitato dall’attoamministrativo.Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovutopronunciarsi sulla legittimità del decreto di revoca dei contributi,avendo riguardo ai presupposti in fatto ed in diritto indicati nellostesso decreto, nei limiti della domanda ex art. 112 c.p.c.5. Il secondo motivo di contestazione è infondato.6. Secondo l’orientamento della Suprema Corte “ La rilevazione el'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata algiudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto unamotivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stataricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il4 di 8Numero registro generale 15908/2021Numero sezionale 2263/2026dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento inNumero di raccolta generale 22256/2026concreto della volontà della parte” (Cass. n. 27181 del 22.D9at.a2 p0ub2bl3ica)z.io ne 29/06/2026Nel caso di specie, i richiami operati dal giudice di appello sonodiretto ad argomentare ed a sostenere la decisione adottata,evidenziando gli interessi sottesi alle ipotesi di revoca dai beneficiprevisti dalla l. n. 488 del 1992.7. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in merito al primo motivodi appello, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., permancanza della motivazione relativa all’iter logico seguito pergiustificare la revoca del beneficio, sulla scorta dell’utilizzo di fattureper operazioni inesistenti e della loro riconducibilità al mancatoavanzamento dei lavori.8. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in merito al secondo edal terzo motivo di appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nella parte in cui non offre alcuna motivazione rispetto aimotivi di appello, con particolare riferimento alla violazione delprincipio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., alla insufficientemotivazione ed alla violazione dell’art. 116 c.p.c.9. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente e sono da respingersi.10. Secondo la S.C., secondo un consolidato orientamento, hastabilito che “E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sottol’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa5 di 8Numero registro generale 15908/2021Numero sezionale 2263/2026Numero di raccolta generale 22256/2026qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellaData pubblicazione 29/06/2026motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questicanoni assiologici, quindi, non sono più configurabili le censure dicontraddittorietà ed insufficienza della motivazione, poiché ilsindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto allamera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18). Lamancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi di nullità dellasentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., siconfigura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessadell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo,segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione-o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla,cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). Lamotivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo- allorquando, benché graficamenteesistente, non renda percepibile il fondamento della decisione,siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazionedel proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr.Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n.13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25) (Cass. n. 13230del 7.5.2026).11. Nel caso di specie, la Corte di appello ha chiaramente motivatosulle ragioni per le quali ha riconosciuto la legittimità della revocadel beneficio, con particolare riferimento alla sussistenza dellasituazione di fatto emersa a seguito dei rilievi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, non è in discussione la realizzazione dell’opera,per la quale è stato concesso il finanziamento, ma la sua modalità6 di 8Numero registro generale 15908/2021Numero sezionale 2263/2026realizzativa e la stessa ricorrente è pienamente consapevole dellaNumero di raccolta generale 22256/2026motivazione, tanto da contestarla sotto il profilo deDaltla p ubbnliocanzio ne 29/06/2026corrispondenza alle ipotesi tipiche di revoca dalla agevolazionefinanziaria.12. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazionedell’art. 2700 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui si ritiene che il pvc dellaGuardia di Finanza è idoneo a provare l’uso di fatture per operazioniinesistenti e della mancata esecuzione dei lavori previsti dall’art. 8,lett. c) e d) del d.m. n. 527 del 1995.13. L’ultimo motivo di impugnazione è, del pari, infondato.14. In tema di ricorso per cassazione “una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione” (Cass. n. 6774 del 1.3.2022). Inoltre, la stessaS.C. ha affermato che “in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento” (Cass. n.5800, del 14.3.2026).7 di 8Numero registro generale 15908/2021Numero sezionale 2263/202615. A parte la considerazione che il motivo di impugnazione èNumero di raccolta generale 22256/2026formulato in termini ipotetici, deducendo il ricorrente “qDuata lpoubrbalic aizlio ne 29/06/2026Collegio avesse assunto sic et simpliciter che il PVC facesse pienaprova”, in ogni caso, non risultano passaggi motivazionali dellapronuncia impugnata diretta a dare una valenza privilegiata alverbale della Guardia di Finanza, limitandosi la stessa ad evidenziarela facoltà, normativamente prevista, del Ministero di procedere adaccertamenti ispettivi avvalendosi della polizia tributaria.16. Il ricorso, pertanto, va integralmente respinto.17. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la regola dellasoccombenza per cui vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 14.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile, il 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete8 di 8