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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 1978

Cassazione n. 31616/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

Ha quindi individuato la pena più grave in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. irrogata dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 6 febbraio 2018, irrevocabile il 10 settembre 2019, per la quale è stata inflitta una pena finale di dodici anni di reclusione.

Infine, applicato l'aumento per continuazione per la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2015, irrevocabile il 23 marzo 2017, che ha quantificato in un anno e quattro mesi, ha rideterminato la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, che ha dedotto vizio di violazione di legge e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione, ha violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., non avendo proceduto alla preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione all'esito solo della quale, sulla pena come determinata per il più grave, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, come tale, essere dichiarato inammissibile.

2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

È stato chiarito che il giudice, il giudice, che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01 ).Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (per tutte, v.

Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01), e, dall'altro, segnalare che, quando - operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.

3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi, poiché ha fissato la pena base per il più grave reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., facendo espresso riferimento alla pronuncia (e dunque alla sua motivazione) con la quale si è irrogata la pena finale di dodici anni di reclusione; quindi ha stimato come equo l'aumento di pena inflitto per il reato giudicato con la citata sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2015 parametrandolo in un anno, quattro mesi di reclusione.

A fronte di tale sintetica ma esaustiva motivazione, il ricorso si appunta esclusivamente sul mancato scorporo in motivazione della pena inflitta per il reato principale per cui è condanna (ovverosia l'art. 416 bis c.p.) e lamenta, con motivi generici, il complessivo giudizio sulla entità della pena ritenuta in aumento per la continuazione con il reato separatamente giudicato e, come tale, è inammissibile difetto di specificità.

E, invero, «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione» (ex multis Sez. 4, n. 18826 del /02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. Ha quindi individuato la pena più grave in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. irrogata dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 6 febbraio 2018, irrevocabile il 10 settembre 2019, per la quale è stata inflitta una pena finale di dodici anni di reclusione. Infine, applicato l'aumento per continuazione per la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2015, irrevocabile il 23 marzo 2017, che ha quantificato in un anno e quattro mesi, ha rideterminato la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, che ha dedotto vizio di violazione di legge e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la pena complessiva unica in tredici anni e quattro mesi di reclusione, ha violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., non avendo proceduto alla preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione all'esito solo della quale, sulla pena come determinata per il più grave, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, come tale, essere dichiarato inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). È stato chiarito che il giudice, il giudice, che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01 ).Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (per tutte, v. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01), e, dall'altro, segnalare che, quando - operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva. 3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di detti principi, poiché ha fissato la pena base per il più grave reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., facendo espresso riferimento alla pronuncia (e dunque alla sua motivazione) con la quale si è irrogata la pena finale di dodici anni di reclusione; quindi ha stimato come equo l'aumento di pena inflitto per il reato giudicato con la citata sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2015 parametrandolo in un anno, quattro mesi di reclusione. A fronte di tale sintetica ma esaustiva motivazione, il ricorso si appunta esclusivamente sul mancato scorporo in motivazione della pena inflitta per il reato principale per cui è condanna (ovverosia l'art. 416 bis c.p.) e lamenta, con motivi generici, il complessivo giudizio sulla entità della pena ritenuta in aumento per la continuazione con il reato separatamente giudicato e, come tale, è inammissibile difetto di specificità. E, invero, «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione» (ex multis Sez. 4, n. 18826 del /02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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