CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 17394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5452/2024R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n.700/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , depositata il 24 gennaio 2024 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Irpef, Irap e Iva r.g. n.5452/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la contribuente [OSCURATO:PERSONA], che è r imasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto l’appello della citata contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2010. Nella sentenza impugnata, la Corte di giustizia tributariaha affermato che la contribuente ha dato prova che le somme incassate nell’anno di imposta 2010non fossero frutto di attività di lavoro autonomo, di cui era stata omessa la dichiarazione, come affermato dall’Ufficio, ma derivavano da un atto di liberalità ad opera di [OSCURATO:PERSONA], padre della contribuente. Ilgiudice di secondo grado ha , inoltre , ritenuto che l’ U fficio non fosse stato in grado di confutare la veridicità della suddetta donazione da parte del genitore, specificando che avevaproceduto alla ricostruzione induttiva del reddito della contribuente, senza dare la prova che questa ultima avesse incassato, per prestazioni professionali, somme non fatturate e non registrate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 giugno2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denun c ia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Ad avviso della ricorrente, le ragioni esposte a sostegno dell’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati si risolvono r.g. n.5452/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in proposizioni assertive, peraltro non tecnicamente coordinate, che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico compiuto dal giudice per pervenire alla decisione di annullamento della pretesa fiscale. 1.2.Con il secondo motivo, laricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, 2° comma, d.P.R. 29 settembre 1973,n.600, dell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte di secondo grado ha omesso di individuare ed indicare gli elementi di prova concretamente posti alla base della decisione, in violazione delle suddette norme ; inoltre, ha mancato di dar conto degli elementi di prova addotti dalla ricorrente in rapporto con quelli rivenienti dall’atto impugnato in violazione del disposto delmenzionato art. 39, comma 2 , DPR 600/1973. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno, quindi,accolti. Nella specie, l’accertamento trae origine dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, da cui era emerso che la società GI.DA.s.r.l. aveva dichiarato due operazioni nei confronti della contribuente per un ammontarecomplessivo di € 102.000,00. Inoltre, per l’anno di imposta 2010, oggetto di istruttoria, la contribuente aveva presentato la dichiarazione del sostituto di imposta da cui risultavano 8 lavoratori subordinati per i qualierano stati versati contributi INPS -Codice DM10. Nonostanteciò, la contribuente non aveva compilato il quadro RE del modello Unico, omettendo di dichiarare i redditi da lavoroautonomo. All’esito dell’istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla contribuenteemergeva che le fatture della [OSCURATO:SOCIETA]. non erano state registrate; inoltre, la contribuente esibiva alcuni assegni relativi agli importi più rilevanti dei movimentisottoposti a verifica , precisand o che la fattura intercettata dall’Ufficio era in realtà un pro-forma il cui r.g. n.5452/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo ammontava ad € 51.200,00 e non ad € 102.000,00. In proposito produceva un’autocertificazione della [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale la società dichiarava di non aver maicorrisposto alcun compenso alla contribuente, e i partitari anni 2010-2013. Quanto ai dipendenti, la contribuente precisava che erano stati assunti per la costruzione della propria abitazione , i cui costi erano sopportati con gli importi relativi agli assegni, oggetto di donazione da parte del padre. La Corte di secondo grado ha ritenuto che che, dunque, per ; che, invece, Secondo la C.g.t., l’ufficio Le affermazioni della C.g.t. risultano apodittiche, non palesan d o il percorso logico seguito, ed omettonola valutazione e la comparazione degli elementi istruttoriforniti dalle parti. L’ufficio, invero, aveva contestato la riconducibilità degli assegni esibiti al padre della contribuenteed aveva evidenziato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato due operazioni nei confronti della contribuente per un ammontare complessivo di € 102.000,00 , e non una sola per euro 51.200,00. In particolare , l’amministrazione finanziaria aveva rilevato che gli assegni prodotti dalla contribuente (corrispondenti alle operazioni r.g. n.5452/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] bancarie rilevate sul suo conto corrente) eranoa firma illeggibile, che l’autodichiarazione del padre era stata prodotta solo tardivamente in udienza, che la società GI.DA.s.r.l. aveva dichiarato due operazioni nei confronti della contribuente e non aveva corretto il modello 770. I giudici di appello, nella sentenza impugnata, non hanno esaminatoin alcun modo il quadro indiziario fornito dall’amministrazione, neanche per rilevarne eventualmente l’infondatezza, né chiariscono perché la contribuente abbia fornito adeguata prova contraria, arrestandosi ad affermazioni che nonsono adeguatamente motivate. Ciò è contrario all’orientamento costante di questa Corte secondo cui l’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) el’ art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’Iva)prevedono che l’ accertamento tributario possa basarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio forniscaprove "certe"; pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto inmotivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso allavalutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. (v. da ultimo, Cass. n.10615/2024 e Cass. n. 2746/2024 ). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa r.g. n.5452/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di second