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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 05044/2023

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/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28789/2021R.G. proposto da M.B.R. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 1741/2021depositata in data 30.3.2021; N. 28789/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. delLazio accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 6556/2019della C.T.P. di Roma, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da M.B.R. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso estratto ruolo e relativa cartella di pagamento, che assumeva mai notificata; nel ri f o rmare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello ritenne l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella, perché tardivamente proposta dalla società, in quanto l’agente della riscossione ne aveva provato la regolare avvenuta notifica; avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste AdER con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2,d.P.R. n. 602/1973, per aver la C.T.R. ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento in questione, a mezzo p.e.c., nonostante la mancata consegna nella casella della società destinataria, senza il necessario deposito telematicopresso la Camera di commercio; 2.1– il ricorso è inammissibile, per non aver la società dimostrato l’interesse a ricorrere, in relazione all’originaria domanda avanzata solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione, come da essa stessa allegato; N. 28789/21R.G. sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.lgs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per N. 28789/21R.G. effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; ebbene, la contribuente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire, né in seno al ricorso, né comunque entro la data del 13.12.2022, fissata per l’adunanza camerale, al cui esito è stata adottata la presente decisione, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell’azione; 3.1 – in definitiva, il ricorso è inammissibile ; l a novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spesedi questo giudizio di legittimità; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver samento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28789/2021R.G. proposto da M.B.R. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 1741/2021depositata in data 30.3.2021; N. 28789/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. delLazio accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 6556/2019della C.T.P. di Roma, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da M.B.R. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso estratto ruolo e relativa cartella di pagamento, che assumeva mai notificata; nel ri f o rmare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello ritenne l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella, perché tardivamente proposta dalla società, in quanto l’agente della riscossione ne aveva provato la regolare avvenuta notifica; avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste AdER con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2,d.P.R. n. 602/1973, per aver la C.T.R. ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento in questione, a mezzo p.e.c., nonostante la mancata consegna nella casella della società destinataria, senza il necessario deposito telematicopresso la Camera di commercio; 2.1– il ricorso è inammissibile, per non aver la società dimostrato l’interesse a ricorrere, in relazione all’originaria domanda avanzata solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione, come da essa stessa allegato; N. 28789/21R.G. sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.lgs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per N. 28789/21R.G. effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; ebbene, la contribuente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire, né in seno al ricorso, né comunque entro la data del 13.12.2022, fissata per l’adunanza camerale, al cui esito è stata adottata la presente decisione, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell’azione; 3.1 – in definitiva, il ricorso è inammissibile ; l a novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spesedi questo giudizio di legittimità; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver samento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess
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