CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Perugia, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 588 cod. pen., li ha assolti per non aver commesso il fatto. 2.Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia denunciando vizio di travisamento delle prove per omissione. In particolare, si assume che la Corte di Appello / nel ribaltare la pronuncia di condanna di primo grado ha omesso di considerare gli altri elementi emergenti dagli atti, segnatamente dai certificati medici relativi agli imputati, avendo preso in considerazione solo la dicitura sul referto di Diaz riportante "ferita accidentale" trascurando che risulta indicato anche il luogo dell'accaduto ovvero la discoteca nei pressi di via Carrara e l'ora dell'evento coincidente con quello indicato dagli altri coimputati; sicchè del tutto inconsistente è l'ipotesi alternativa avallata dalla difesa e recepita nella sentenza impugnata secondo cui le ferite avrebbero potuto essere provocate in occasione diversa dalla lite scoppiata tra due gruppi etnici contrapposti nei pressi di una discoteca di Terni (nordafricani da un lato e sudamericani dall'altro). Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. Il difensore ha fatto anche pervenire memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Il ricorso omette di considerare l'aspetto più importante ossia che della rissa che ebbe certamente a verificarsi la notte del 2 settembre del 2017 non si conosce la dinamica e che, in particolare, non si hanno elementi in ordine al ruolo che avrebbero svolto gli imputati. Pure a voler ritenere che, alla stregua degli indizi estrapolabili dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, intervenuti sul posto dopo che le condotte violente erano cessate e presso il nosocomio ove erano stati refertati alcune delle persone che avevano riportato delle ferite da taglio compatibili con un contesto di reciproche aggressioni, e delle risultanze dei referti medici, si possa giungere a ravvisare gli estremi di una rissa, non si possono comunque stabilire gli esatti contorni di essa. Non si può stabilire con certezza - secondo quanto si evidenzia congruamente nella sentenza impugnata - neppure tra quali fazioni contrapposte essa sia intervenuta (dai referti ve ne è anche uno che riguarda un ignoto di nazionalità italiana, diversa da quella dei presunti corrissanti) e con quali modalità, né tanto meno si è compresa l'esatta dinamica della stessa, né si è riusciti quindi ad individuare la portata del coinvolgimento e del ruolo degli imputati, che potrebbero essere stati aggrediti senza avere assunto, a loro volta, alcun atteggiamento oppositivo/reattivo. La sentenza impugnata evidenzia inoltre come le stesse risultanze dei referti indicati dal ricorrente a sostegno della univocità degli elementi emersi non siano invece così univoche come sembra dal momento che diversi dati non sono riconducibili al fatto (così ad esempio il luogo indicato nel referto dell'Abouelghit che non avrebbe nulla a che vedere coi luoghi della presunta rissa), 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del P.G. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Procur