CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, sostenendo che la condotta non sia stata idonea al leader il bene giuridico della fede pubblica tutelato dalla norma incriminatrice in esame, poiché egli ha declinato le proprie generalità corrette prima che si concludesse il procedimento di identificazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, peraltro, il motivo è manifestamente infondato, giacché, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, l'imputato, privo di documenti in occasione di un controllo stradale, ha declinato false generalità (dichiarando di chiamarsi Antonio) e, solo dopo la richiesta degli operanti di P.G. di conferma delle esatte generalità, esortandolo a farsi portare il documento di identità da qualche familiare, ha ammesso di chiamarsi Roberto; - che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen." (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il