CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 gennaio 2022
Cassazione n. 43990/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MeKsi Apostol, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Frosinone il 01/01/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Frosinone ha respinto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino il 27 febbraio 2022. Meksi è indagato per reati di: detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, cornma 1, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309; de_':.-mzione di una pistola 61 tamburo; - ricettazione della suddetta arma, di danaro e di altri valori in argento. Specificamente, risultano sottoposti a sequestro probatorio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., la somma di euro 37.740,00, provento di delitto presupposto da accertare, nonché una moneta (presumibilmente) d'argento ed un lingottino del peso di 50 gr., proventi di furto da accertare, ed è in relazione a tali beni è era stata formulata richiesta di riesame. 2. Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la ordinanza in epigrafe con un unico motivo - di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, per essere la motivazione meramente apparente e comunque gravemente contraddittoria. Difetterebbe, nella specie, il vincolo di pertinenzialità tra il danaro ed il reato per cui si procede, non avendo il Tribunale del riesame spiegato quale finalità accertativa possa sorreggere l'apprensione degli importi sequestrati. Il Tribunale ha costruito il provvedimento reiettivo sulle dichiarazioni ammissive di responsabilità rese dall'indagato, benchè del tutto generiche, e tali da non consentire l'individuazione di alcun reato presupposto; si tratta di dichiarazioni che non esimevano il Pubblico Ministero dal motivare in ordine al fumus del reato ed alla concreta finalità di prova perseguita, non potendo i Giudici del riesame svolgere alcun ruolo di eterointegrazione, in funzione sostitutiva delle scelte dell'Accusa. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con cui ha argomentato la inammissibilità del motivo. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha valorizzato il dato obiettivo della ammissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tutti gli addebiti, giungendo alla conclusione che, a prescindere dalla attuale incompletezza della contestazione del delitto di ricettazione (in ragione della mancata individuazione del reato presupposto), l'indagato, proprio in ragione della dichiarazione ammissiva resa, ha espressamente negato di avere il possesso delle banconote in ragione di un valido titolo e, dunque, non è legittimato a chiederne la restituzione. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio, secondo la disciplina di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogata dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve premettersi, ai fini del decidere, che il ricorso per cassazione avverso le misure reali è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen., ma tale vizio ricomprende, secondo l' nsegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). A proposito delle ordinanze emesse in materia di sequestro si è ritenuta la motivazione meramente apparente quando, pur graficamente presente nel corpo del provvedimento impugnato, essa sia sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l' iter logico seguito dal giudice, perché, ad esempio, non specifichi le violazioni riscontrate, ma faccia ricorso ad espressioni ambigue le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non siano idonee a far escludere l'insussistenza del reato (tra le molte, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;). 3. Poste tali coordinate ermeneutiche e venendo alla vicenda in scrutinio, il Tribunale sembra avere condiviso l'impostazione difensiva secondo la quale il sequestro probatorio delle banconote e dei valori in argento - espressamente finalizzato ad individuare ed accertare il reato presupposto della ricettazione, secondo la prospettazione del Pubblico Ministero - non è funzionale allo scopo perseguito. Ha al riguardo correttamente posto in rilievo che, sebbene ai fini della configurabilità dei reati di ricettazione - come pure di quello di riciclaggio - non sia richiesta la ricostruzione del delitto presupposto in tutti i suoi estremi storici e fattuali, è pur sempre necessario che ne sia indicata, almeno, la tipologia; e che la medesima esigenza si pone anche con riferimento all'adozione di un vincolo coercitivo reale sul bene. Viene richiamata, al riguardo, Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277020, in cui, sia pure in relazione ad un sequestro preventivo, la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il "fumus" del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia). Il provvedimento impugnato ha poi dato conto della indicazione da parte del Pubblico Ministero di concomitanti esigenze di cautela reale in relazione al compendio in sequestro. Nel decreto sono formulate, invero, due ipotesi, tra loro alternative, di "pericula in mora" atte a giustificare il mantenimento a titolo di cautela del vincolo di indisponibilità apposto sulle somme. Da un lato, la necessità di preservare il profitto di una "abituale attività di spaccio di stupefacenti" - attività che, per il vero, non risulta neppure ipotizzata, giacché è contestata al ricorrente la sola detenzione dello stupefacente rinvenuto all'atto della perquisizione, preordinata alla futura cessione a terzi, e non anche un'attività pregressa e ripetuta di cessione -; dall'altro, quella di assicurare il compendio in vista di una eventuale confisca per sproporzione in relazione alla detenzione di stupefacenti, pure contestata all'indagato, esigenza che, pur configurabile per il diverso titolo di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) in base al combinato disposto di cui agli artt. 85, stesso decreto, e 240-bis cod. proc. pen., non è tuttavia possibile valutare, perché non sfociata nella richiesta e nella conseguente adozione di un sequestro preventivo, strumento del tutto eterogeneo, per presupposti e finalità, rispetto al sequestro probatorio. 3. Pur in presenza di tali corrette premesse, la decisione reiettiva del riesame risulta tuttavia fondata sulla sola carenza di legittimazione dell'indagato ad instare per la sua restituzione. Viene richiamato, al riguardo l'orientamento di questa Corte di legittimità in forza del quale "la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possidendi". In tal senso si sono richiamati, da parte del Giudice del gravame, arresti di questa Corte e, segnatamente, Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep.2020, Papis, Rv. 278236, in relazione a fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che aveva escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio e Sez. 1, nr. 26475 del 09/06/2009, Russo, Rv. 244035, in cui si è negato il diritto alla restituzione in capo a soggetto che aveva reso nel corso delle indagini dichiarazioni confessorie in merito alla ricettazione delle cose poi sequestrate, costituendo ai fini civilistici tale confessione piena prova dell'illiceità dell'acquisto.Entrambe le pronunce rieditano un principio affermato dalla Corte di cassazione nella sua massima espressione nomofilattica (cfr. Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268; Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], rv. 205705) ma con specifico riferimento alla pronuncia che deve assumere il giudice dell'esecuzione, adito per la restituzione del bene; restituzione ai fini della quale, quando il bene sia stato sequestrato e non confiscato, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile sul bene coercito, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un "favor possessionis" che prescinda dall' "jus possidendi". Ciò che sta a significare che il richiedente è onerato della dimostrazione positiva della esistenza di una simile situazione legittimante. 4. Si tratta di un principio che non appare tuttavia attagliarsi alla vicenda che occupa. Non si può negare al soggetto che subisce il sequestro di una somma di danaro - bene fungibile, per il quale in forza di quanto stabilito dagli artt. 1153 e ss. cod. civ., il possesso vale titolo - il diritto a contraddire in ordine alla legittimità di una tale iniziativa, come se si trattasse di un terzo. Peraltro, nel caso concreto, la mancanza di legittima :rione del ricorrente rispetto al denaro rinvenuto nella sua disponibilità è stata ritenuta dal Tribunale per il sol fatto che, in una nota a sua firma inserita nel fascicolo del Pubblico Ministero, egli ammetteva "gli addebiti così come contestati"; ciò senza considerare la assoluta genericità di tale contestazione - facente riferimento ad un reato presupposto tutto da accertare - e, per conseguenza, della pretesa confessione. Nel provvisorio atto imputativo si contesta che il danaro rinvenuto costituisca oggetto di ricettazione perché "provento di un delitto non meglio accertato" ma desumibile sul piano logico dal fatto che l'imputato custodiva la somma in parte sulla propria persona e, in parte, nella tasca anteriore destra del veicolo sul quale viaggiava. Dunque, una mancanza di legittimazione ritenuta sulla base di una assunzione di responsabilità oltremodo vaga e di dati presuntivi logicamente inconsistenti. 5. In ragione di tale ritenuta carenza di legittimazione il Tribunale non ha valutato funditus le censure difensive - che, in ordine logico, costituivano un prius rispetto alla individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione - in ordine alla mancanza del "fumus"del reato di ricettazione del danaro.Manca invero ogni riferimento, nella ordinanza censurata, a persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, per individuare almeno la tipologia del delitto presupposto della ricettazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. Proprio su tali premesse si è ritenuto, in un recente arresto, che il mero possesso di un'ingente somma di denaro, in parte occultata nell'autovettura ed in parte rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, non fosse sufficiente a giustificarne il sequestro, difettando, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza del delitto presupposto, il "fumus" del delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229). 6. Sotto altro profilo, costituisce ius receptum, dopo l'ultimo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato e, a maggior ragione, di cose solo pertinenti al reato, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, che deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto, specificatamente, della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776). L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto genetico, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose ad esso pertinenti, ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato dal pubblico ministero in relazione al una serie di profili, riconducibili, oltre che al fatto ipotizzato ed al tipo di illecito cui in concreto il fatto stesso è ricondotto, anche alla relazione che le cose presentano con le fattispecie di reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (tra le altre, in tal senso anche Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). Pur se l'ampiezza dei suoi contenuti dipende dalla "progressione procedimentale" in cui interviene, il sequestro non può dunque avere un contenuto meramente assertivo e l'onere motivazionale risulta proporzionalmente più intenso qualora l'atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro.Deve poi considerarsi che non è consentito al Giudice del riesame disegnare di iniziativa il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così "puntellando" il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all'organo dell'Accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712) Nel caso di specie, l'ambiguità genetica del decreto si è "trasferita" all'ordinanza di reiezione del riesame, posto che, a fronte delle deduzioni difensive, essa si è limitata a rilevare solo incidentalmente la relativa idoneità dimostrativa del danaro, in quanto bene fungibile, per motivare infine il rigetto sulla base di una non meglio precisata carenza di legittimazione del soggetto istante. 7. Tutto quanto precede impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Dovrà, in sede di rinvio spiegarsi, alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, se sussista - sia pure nei termini essenziali consentiti dallo stadio ancora embrionale delle attività investigative e dalla fluidità della stessa contestazione - il fumus della ricettazione del danaro e se, in tal caso, il disposto sequestro risulti funzionale all'accertamento di esso, non potendosi consentire la sopravvivenza di un vincolo avente finalità puramente esplorativa, perché diretto ad acquisire, piuttosto che a verificare, una notitia criminis. PQM Annu