CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 febbraio 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza del calcolo del termine di prescrizione è manifestamente infondato posto che la riconosciuta recidiva, incidendo sulla misura massima della pena irrogabile, aumenta il termine anche dell'art. 157 cod. pen. (oltre che dell'art. 161 cod. pen.) nella quantità indicata, appunto, dalla Corte di merito; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]