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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10964/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10964/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4220/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38814/2025TERESA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10964/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4220/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38814/2025TERESA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze harespinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Livorno del 22 aprile 2025 con cui ha rigettato la richiesta di permessopremio;che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato presentatopersonalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivinuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte dicassazione;che, pertanto, il ricorso è inammissibile;che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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