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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17221/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.905/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n.4728 /27 /2017 depositata il 24/05/2017. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata in cancelleria il 30 settembre 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione alla rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite , avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma, il 12/06/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.905/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4728 /27 /2017 depositata il 24/05/2017. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata in cancelleria il 30 settembre 2019; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione alla rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite , avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 12/06/202