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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 10399/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 8335 /20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] diACCADIA CAPOZZI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1955, domiciliata in Milano alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 17 ( C . F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difesa ed assistita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Rimini (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale da intendersi incalce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, allaVia Ventotene n. 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di Napoli (C.F.: 80014890638), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed Avviso omesso pagamento Imu – Annullamento in sede di autotutela elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.46 presso lo [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: LNELCU6 1M01H501M ; pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – -avverso la sentenza 6 3 85 / 20 22 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIAil 30/09/2022 e non notificat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla CTP di Napoli l’avviso in rettifica IMU Prot. n. 714511/752 notificatole in data 28 novembre 2019 dal Comune di Napoli per l’omesso pagamento dell’IMU per l’anno di imposta 2015 con riferimento a tre locali deposito classati come C/2. La contribuente sosteneva che l’imposta era stata chiesta con riferimento a dei locali che non erano di sua proprietà, né dalla stessa detenuti ad altro titolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’avviso limitatamente a due immobili di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli stessi erano stati oggetto di compravendita a favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. antecedentemente al periodo di imposta in esame. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA rigettava il gravame, affermando che, alla luce della certificazione notarile prodotta dalla parte, unitamente agli atti risultanti dalla Conservatoria dei RR.II. di Napoli e dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio, la medesima doveva considerarsi proprietaria dell’immobile sito in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] di Chiaia n. 185, nella misura del 12,50%, come accertato dal Comune. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato riteneva manifestamente infondato il ricorso. Avverso tale proposta ha formulato opposizione la contribuente. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, circa la soggettività del tributo IMU, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che dalla relazione del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2021 emergeva che il cespite oggetto di contestazione non era mai stato a lei trasferito e, in particolare, né al momento del decesso del proprio padre né in seguito al lascito testamentario della defunta zia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR rinvenuto nella relazione notarile prodotta dalla parte la prova del fatto che la ricorrente fosse proprietaria dell’immobile in contestazione, laddove in detto documento veniva rimarcato ed evidenziato esattamente il contrario. 3. Con nota del 22.11.2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato. Con nota del 19.11.2024 il Comune di Napoli, a sua volta, ha rappresentato che: - a seguito della proposizione del ricorso in esame, la contribuente aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza della C.T.R. di Napoli n.6385/17/2022 depositata il 30 settembre 2022, ai sensi dell’art. 395, nn.3 e 4, c.p.c., in riferimento all’avviso di accertamento n. 714511 752 IMU 2015;- la CGT di II della Campania ha dichiarato poi l’estinzione del giudizio con la sentenza n. 6495/10/2023, in considerazione dell’avvenuto annullamento dell’avviso da parte del Comune di Napoli; - la contribuente ha depositato, in data 16.5.2024, nell’odierno giudizio, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso l’annullamento in autotutela dell’accertamento oggetto di impugnazione; - con successiva nota 754414/2024/ del 4.9.2024 il Servizio riscossione e Contenzioso del Comune di Napoli ha comunicato alla Avvocatura che la contribuente, nelle more della decisione, ha presentato all'ufficio un'istanza di autotutela corredata da ampia documentazione catastale e fotografica con la quale ha dimostrato la propria carenza di legittimazione passiva per il cespite oggetto di accertamento; - l'Ente, constatata la veridicità di quanto evidenziato dal contribuente, in forza del proprio potere di autotutela, ha ritenuto opportuno, sebbene in presenza di giudizi favorevoli, provvedere all’annullamento dell’avviso contestato; - tanto dedotto, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla contribuente. Ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere. Difatti, come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversav., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160). In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate atteso che la Corte ha avuto modo di rilevare che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231). Nella specie ricorrono i presupposti per compensare le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, atteso anche che l'ente locale, nonostante una proposta di definizione agevolata ad esso favorevole, vi ha provveduto non appena il Servizio riscossione e Contenzioso del Comune di Napoli ha comunicato alla Avvocatura che la contribuente, nelle more della decisione, hapresentato all'ufficio un'istanza di autotutela corredata da ampia documentazione catastale e fotografica con la quale ha dimostrato la propria carenza di legittimazione passiva per il cespite oggetto di accertamento. In tal guisa operando, il Comune ha mostrato una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e cassa