CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35289/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati con due distinti atti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomenti esenti da vizi logici (vedi pag. 3 della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla prova del dolo, desunta dalla mancata indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del ricorrente, congiuntamente alla sua condotta di fuga); ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., in luogo del reato di cui all'art. 624 cod. pen., è anch'esso indeducibile in quanto reiterativo di doglianze già presentate nel giudizio di appello, su cui il giudice di merito ha già adeguatamente motivato con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, sulla ritenuta mancanza di elementi probatori sufficienti indicativi della riconducibilità del possesso della res alla commissione del furto); ritenuto che il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, ove, nella specie, si richiamano la gravità della condotta, la natura del bene ricettato e il comportamento processuale dell'inn putato);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23