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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02681/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Mantova ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per due delitti di furto aggravato ex ad 624,625 nr 2 cp.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte territoriale articolando due motivi.

1. Col primo ha lamentato l'errata applicazione della ritenuta recidiva ex art 99/4 e del relativo aumento di pena, inferiore ai 2/3 previsti dalla norma. 2.Col secondo si è doluto dell'aumento di pena ex art 81 cpv /4 cp pari a due mesi di reclusione e 100 euro di multa, inferiore al limite minimo di 1/3 della pena prevista per il reato più grave.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo fondati entrambi i motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il primo motivo è infondato. 1.L'imputato è stato condannato per due delitti di furto aggravato dalla violenza sulle cose, perpetrati nei mesi di Giugno ed Agosto 2012,essendogli contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica ex ad 99/4 cp.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la pena base per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose nella fattispecie concreta è stata individuata in un anno di reclusione e 300 € di multa, aumentata per la recidiva ad un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa ed aumentata ancora, ai sensi dell'ad 81 cpv per la ravvisata continuazione tra i due episodi delittuosi, ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 500 di multa.

Va puntualizzato che all'epoca di commissione dei delitti di furto la pena base per il delitto di furto semplice era definita nei limiti edittali da sei mesi a tre anni reclusione e da 154 a 516 euro di multa mentre la pena per il delitto di furto monoaggravato, come nel caso in esame, era definita nei limiti edittali da uno a sei anni di reclusione e da 103 a 1032 euro.

Si tratta, quindi, di una circostanza aggravante, che, comportando un aumento di pena svincolato da quella ordinaria è definita come aggravante indipendente (es. art. 609-ter, comma 1, cod. pen.).

La giurisprudenza considera le circostanze indipendenti alla stregua di circostanze ad effetto speciale perché queste, come le altre, influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali (cfr., Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003, Bellani, Rv. 224754; Sez. 5, n. 10715 del 30/03/1977, Bortoli, Rv. 136728; Sez. 1, n. 9743 del 11/03/1977, Campoccia, Rv. 136562).

La seconda aggravante in gioco, recidiva ex ad 99/4 cp, è circostanza aggravante ad effetto speciale allorquando astrattamente comporta, come nel caso di specie, un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664.E' allora rilevante la norma ex art 63 cp, che disciplina, al comma quarto, l'applicazione degli aumenti o diminuzioni di pena anche in caso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Secondo più pronunzie di questa Corte in presenza di una circostanza aggravante cosiddetta indipendente ( art 625 n 2 cp nel caso in esame ) e di una circostanza aggravante ad effetto speciale ( nel caso in esame art 99/4 cp) occorre tener conto del meccanismo moderatore di cui all'ari 63/4 cp.

Infatti : in tema di circostanze aggravanti il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave, aumentata fino ad un terzo, opera anche nell'ipotesi di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6558 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280656 - 01.In senso conforme : (Sez. 3 - , Sentenza n. 31293 del 08/05/2019 Ud. (dep. 17/07/2019 ) Rv. 276291.

Conformi: N. 5597 del 2017 Rv. 269245. 1.1 Applicando i suindicati principi, ai quali il Collegio intende dar seguito, alla fattispecie in esame, deve constatarsi che il Tribunale, pur senza argomentare esplicitamente sul punto, ha calcolato la pena per il reato più grave in conformità al meccanismo moderatore di cui all'ad 63/4 cp, considerando più grave la fattispecie di furto nnonoaggravato ai sensi dell'alt 624, 625 n 2 cp ed irrogando la pena in esso prevista pari ad un anno di reclusione.

Come si è già annotato il delitto di furto monoaggravato prevedeva,all'epoca del commesso reato, nel minimo la pena di un anno di reclusione e nel massimo di sei anni, oltre che della multa da 103 a 1032 C mentre la pena per la fattispecie semplice ex art 624 cp era fissata nel minimo in sei mesi di reclusione e nel massimo in tre anni di reclusione, oltre alla multa.

La circostanza aggravante ex ad 625 nr 2 cp, pertanto, comportando un aumento di pena, indipendente da quella prevista per il delitto in forma semplice, pari al doppio della pena indicata per quest'ultimo, risulta circostanza aggravante più grave rispetto alla contestata recidiva ex art 99/4 cp, che prevede un aumento della pena pari a 2/3, e - secondo la giurisprudenza già citata - su di essa va applicato il criterio di aumento ex art 63/4 cp, criterio in definitiva seguito dal Tribunale, che, considerando la pena base per il delitto di furto già aggravato ex art 625 nr 2 cp, ha apportato su questa fattispecie l'aumento previsto per la recidiva ex art 99/4 cp determinabile in questo caso fino ad un terzo. 2.Fondato è il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art 81/4 cp, secondo il quale se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art 99 quarto comma , l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Nel caso in esame l'aumento di pena doveva, quindi, essere determinato nella misura di 1/3 della pena stabilita per il reato più grave 624, 625 /2cp ( nel caso al vaglio un anno di reclusione ed euro 300 di multa) mentre è stata erroneamente definita in una misura inferiore, cioè pari a due mesi di reclusione e 100 euro di multa.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento di pena applicato in continuazione sul reato più grave, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame.

Nel resto il ricorso del PM è infondato.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte di appello di Brescia.

Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio D d Sabeone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA] DELL'ESTENSORE.

Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2018 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Mantova ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per due delitti di furto aggravato ex ad 624,625 nr 2 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte territoriale articolando due motivi. 1. Col primo ha lamentato l'errata applicazione della ritenuta recidiva ex art 99/4 e del relativo aumento di pena, inferiore ai 2/3 previsti dalla norma. 2.Col secondo si è doluto dell'aumento di pena ex art 81 cpv /4 cp pari a due mesi di reclusione e 100 euro di multa, inferiore al limite minimo di 1/3 della pena prevista per il reato più grave. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo fondati entrambi i motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il primo motivo è infondato. 1.L'imputato è stato condannato per due delitti di furto aggravato dalla violenza sulle cose, perpetrati nei mesi di Giugno ed Agosto 2012,essendogli contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica ex ad 99/4 cp.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la pena base per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose nella fattispecie concreta è stata individuata in un anno di reclusione e 300 € di multa, aumentata per la recidiva ad un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa ed aumentata ancora, ai sensi dell'ad 81 cpv per la ravvisata continuazione tra i due episodi delittuosi, ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 500 di multa. Va puntualizzato che all'epoca di commissione dei delitti di furto la pena base per il delitto di furto semplice era definita nei limiti edittali da sei mesi a tre anni reclusione e da 154 a 516 euro di multa mentre la pena per il delitto di furto monoaggravato, come nel caso in esame, era definita nei limiti edittali da uno a sei anni di reclusione e da 103 a 1032 euro. Si tratta, quindi, di una circostanza aggravante, che, comportando un aumento di pena svincolato da quella ordinaria è definita come aggravante indipendente (es. art. 609-ter, comma 1, cod. pen.). La giurisprudenza considera le circostanze indipendenti alla stregua di circostanze ad effetto speciale perché queste, come le altre, influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali (cfr., Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003, Bellani, Rv. 224754; Sez. 5, n. 10715 del 30/03/1977, Bortoli, Rv. 136728; Sez. 1, n. 9743 del 11/03/1977, Campoccia, Rv. 136562). La seconda aggravante in gioco, recidiva ex ad 99/4 cp, è circostanza aggravante ad effetto speciale allorquando astrattamente comporta, come nel caso di specie, un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664.E' allora rilevante la norma ex art 63 cp, che disciplina, al comma quarto, l'applicazione degli aumenti o diminuzioni di pena anche in caso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale. Secondo più pronunzie di questa Corte in presenza di una circostanza aggravante cosiddetta indipendente ( art 625 n 2 cp nel caso in esame ) e di una circostanza aggravante ad effetto speciale ( nel caso in esame art 99/4 cp) occorre tener conto del meccanismo moderatore di cui all'ari 63/4 cp. Infatti : in tema di circostanze aggravanti il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave, aumentata fino ad un terzo, opera anche nell'ipotesi di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6558 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280656 - 01.In senso conforme : (Sez. 3 - , Sentenza n. 31293 del 08/05/2019 Ud. (dep. 17/07/2019 ) Rv. 276291. Conformi: N. 5597 del 2017 Rv. 269245. 1.1 Applicando i suindicati principi, ai quali il Collegio intende dar seguito, alla fattispecie in esame, deve constatarsi che il Tribunale, pur senza argomentare esplicitamente sul punto, ha calcolato la pena per il reato più grave in conformità al meccanismo moderatore di cui all'ad 63/4 cp, considerando più grave la fattispecie di furto nnonoaggravato ai sensi dell'alt 624, 625 n 2 cp ed irrogando la pena in esso prevista pari ad un anno di reclusione. Come si è già annotato il delitto di furto monoaggravato prevedeva,all'epoca del commesso reato, nel minimo la pena di un anno di reclusione e nel massimo di sei anni, oltre che della multa da 103 a 1032 C mentre la pena per la fattispecie semplice ex art 624 cp era fissata nel minimo in sei mesi di reclusione e nel massimo in tre anni di reclusione, oltre alla multa. La circostanza aggravante ex ad 625 nr 2 cp, pertanto, comportando un aumento di pena, indipendente da quella prevista per il delitto in forma semplice, pari al doppio della pena indicata per quest'ultimo, risulta circostanza aggravante più grave rispetto alla contestata recidiva ex art 99/4 cp, che prevede un aumento della pena pari a 2/3, e - secondo la giurisprudenza già citata - su di essa va applicato il criterio di aumento ex art 63/4 cp, criterio in definitiva seguito dal Tribunale, che, considerando la pena base per il delitto di furto già aggravato ex art 625 nr 2 cp, ha apportato su questa fattispecie l'aumento previsto per la recidiva ex art 99/4 cp determinabile in questo caso fino ad un terzo. 2.Fondato è il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art 81/4 cp, secondo il quale se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art 99 quarto comma , l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Nel caso in esame l'aumento di pena doveva, quindi, essere determinato nella misura di 1/3 della pena stabilita per il reato più grave 624, 625 /2cp ( nel caso al vaglio un anno di reclusione ed euro 300 di multa) mentre è stata erroneamente definita in una misura inferiore, cioè pari a due mesi di reclusione e 100 euro di multa. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento di pena applicato in continuazione sul reato più grave, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame. Nel resto il ricorso del PM è infondato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte di appello di Brescia. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio D d Sabeone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA] DELL'ESTENSORE. Cort
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