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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 22829/2026

Testo disponibile della fonte

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va;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal Pubblico ministero, nellapersona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata;letta la memoria, con pedisseque conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. daldifensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’inammissibilitào il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napolipropone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che hariformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, in data 26 ottobre 2021, assolvendo l’imputato dal delitto di reimpiego dicapitali illeciti in concorso (artt. 81 cpv., 110, 648-ter, cod. pen.), contestato alcapo 1 della imputazione, aggravato dalle finalità di agevolazione delle attività deiclan camorrisitici denominati “clan dei casalesi” e “clan degli acerrani”.2.

Il ricorrente ha posto a sostegno della impugnazione gli argomenti inappresso riportati per sintesi, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp.2.1.

Illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.)che regge la decisione di proscioglimento dai fatti ascritti, in quanto la Corteterritoriale avrebbe svolto un esame parziale e parcellizzato degli indizi,evidenziando difetto di gravità e convergenza degli indizi atti ad accertare (oltre ildubbio ragionevole) il fatto di reimpiego nella [OSCURATO:SOCIETA] di risorse finanziarieprodotte dai sodalizi criminosi indicati in imputazione.

In particolare, denunciavail P.g. ricorrente la erronea valutazione della sentenza di assoluzione (per nonaver commesso il fatto) emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della sentenza dicondanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA]; deduceva ancora il travisamentodella prova, per omissione, delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (sul ruolodi [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (esaminato sulla causale dellaretrocessione delle villette edificate in [OSCURATO:PERSONA]).

Non erano pertantopercorribili ipotesi alternative all’ipotesi descritta in imputazione di reimpiego in“terra di lavoro”.2.2.

Il medesimo vizio di illogicità è dedotto con il secondo motivo di ricorso,con specifico riferimento alla ravvisata assenza di gravi e concordanti indizi dellaimmissione di capitali illeciti nella [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] era legalerapp.te.

In particolare, si deduce omessa valutazione delle conversazioni (n. 2767del 12/01/2011 tra Agostinelli e Agostini; n. 9627 del 17/12/2010 tra [OSCURATO:PERSONA] eAgostini), oggetto di occulta captazione, nelle quali si fa espresso riferimento agliesborsi di denaro da parte di Agostinelli e di [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Ancora, l’illogicità della motivazione è dedotta in riferimento alle ragioni,diverse da quelle descritte in imputazione, che giustificavano la cessione dellavettura [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

Motivazione omessa in riferimento alsignificato della conversazione n. 249 del 28 ottobre 2010 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili- i motivi, con i quali si lamenta la violazione della regola di giudizio di cui all’art.533, fondata sul canone di cui al comma 2 dell’art. 192 cod. proc. pen., oltre allaillogicità (mera, così indicata nella rubrica introduttiva di ciascuno dei tre motiviproposti, e non già manifesta, come richiesto dal testo dell’art. 606, comma 1,lett. e, del codice di rito) della motivazione, in punto di valutazione delle provelimitino a illustrare una possibile alternativa al concatenarsi logico posto afondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sial’unica logicamente plausibile (sin da Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv.252178; da ultimo, Sez. 2, n. 17076 del 06/05/2026, Laurato, n.m.).1.1.

Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza d'appello, va rilevato come le deduzioni opposte dalricorrente alla motivazione di merito -che tenuto conto di tutte le fonti cognitiveritenute pretermesse dal ricorrente ed invece espressamente citate e valutatedalla Corte territoriale- dà conto del ritenuto mancato superamento del dubbioragionevole, siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenzeprocessuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le provedichiarative ed intercettive assunte nel corso del giudizio di primo grado),operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e delrigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delladecisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità.1.2.

In particolare, la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica ecoerente che non è rimasto univocamente dimostrato l’investimento (tramite DiPuorto e Agostinelli) dei capitali illeciti prodotti dal clan dei casalesi nella societàvolge in quella generica direzione è altresì indubitabile che non vi è prova chequello specifico transito di denaro, a fini speculativi di investimento finanziario, sisia effettivamente realizzato.

Il che non rappresenta affatto una valutazionevalorizza la divisata equivocità dell’indizio, neppure caratterizzato da particolareintrinseca gravità.1.3.

Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che lamotivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti asostegno della decisione e circa l’irrilevanza degli elementi prospettati - nelladialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino,Rv. 245627; Sez. 1, n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 –01; Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo, Rv. 289369-01).

E’ del tutto evidenteche tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verificadella razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggiespressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' diprospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente,inesplorate.La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale fratturalogica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo, in quanto siè affermato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilitàrappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto comerecepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazionedei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all’imputatopassa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale delladecisione impugnata e della sua intima coerenza logico-giuridica, non essendopossibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato orealizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casiin cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda,ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178) e sempre che - alfondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiavedi avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.

Consegue che la doglianza diillogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente suuna massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale,indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonomo daesse e valevole per nuovi casi) e valorizzi piuttosto una congettura (cioè unaipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verificaempirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva,però, di qualunque e pur minima plausibilità.1.4.

Ciò posto, nella fattispecie aperta all’attenzione della Corte dai motivi diricorso, l’ipotesi alternativa a quella ritenuta non appare l’unica logicamentepercorribile e neppure (per quanto suggestiva) la più probabile, comediffusamente argomentato in sentenza, giacché fragile, congetturale e nonunivocamente sostenuta nella premessa.

La Corte di merito ha invero argomentatofunditus il mancato superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare nonpalesa alcuna illogicità, tanto meno in forma (per vero neppure dedotta nellarubrica di ciascun numerato motivo) manifesta.2.

Inoltre, occorre dare atto del fatto naturalistico (per vero esiziale) costituitodallo scorrere del tempo, unito alla circostanza che la Corte ha implicitamenteescluso anche la consistenza dell’aggravante mafiosa contestata e che taleesclusione non è stata aggredita da nessuno dei motivi di ricorso: i fatti sonocontestati come commessi fino al febbraio 2011 (quindi fino al 1° febbraio diquell’anno); il termine di prescrizione previsto dalla legge per il reato contestato èpari ad anni 12, tale termine è prorogabile di un quarto, in ragione degli eventiinterruttivi verificatisi; al termine di 15 anni vanno poi aggiunti 90 giorni, per lerilevanti sospensioni del corso della prescrizione realizzatesi nel corso del giudiziodi merito.

Il reato contestato, per il quale l’imputato è stato assolto, sarebbe,quindi, comunque prescritto in data 2 maggio 2026, successiva a quella delladecisione impugnata (18 novembre 2025) e di poco successiva rispetto alla data(22 aprile 2026) in cui gli atti sono pervenuti presso la Cancelleria centrale diquesta Corte.2.1.

In proposito questa Corte (Sez. 6, n. 33573 del 20/5/2015, Rv. 264996-01; da ultimo, Sez. 6, n. 26221 del 4/5/2023, n.m.) ha già ripetutamente (sonooltre 20 le decisioni conformi, ancorché non massimate) affermato che quando ilPubblico ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esattaapplicazione della legge, sussiste l’interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.proc. pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non soloteoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole e tale condizione nonsussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nullarilevando l'aspirazione all’affermazione, in astratto, di un principio di diritto.

Nellefattispecie richiamate, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso propostodal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione da un reato nel frattempoprescritto.

Nel caso che ne occupa, il reato contestato (privato della circostanzaaggravante ad effetto speciale non specificamente attinta dai motivi di ricorso) siè prescritto dieci giorni dopo la data in cui il fascicolo è pervenuto presso questaCorte.3.

Alla luce dei principi che precedono, il ricorso proposto dal Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli va dichiaratoinammissibile.

La qualità pubblica della parte che ha proposto il ricorsoinammissibile inibisce, per espressa disposizione normativa (art. 616, comma 1,cod. proc. pen.), la condanna alle spese.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal Pubblico ministero, nellapersona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata;letta la memoria, con pedisseque conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. daldifensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’inammissibilitào il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napolipropone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che hariformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, in data 26 ottobre 2021, assolvendo l’imputato dal delitto di reimpiego dicapitali illeciti in concorso (artt. 81 cpv., 110, 648-ter, cod. pen.), contestato alcapo 1 della imputazione, aggravato dalle finalità di agevolazione delle attività deiclan camorrisitici denominati “clan dei casalesi” e “clan degli acerrani”.2. Il ricorrente ha posto a sostegno della impugnazione gli argomenti inappresso riportati per sintesi, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp.2.1. Illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.)che regge la decisione di proscioglimento dai fatti ascritti, in quanto la Corteterritoriale avrebbe svolto un esame parziale e parcellizzato degli indizi,evidenziando difetto di gravità e convergenza degli indizi atti ad accertare (oltre ildubbio ragionevole) il fatto di reimpiego nella [OSCURATO:SOCIETA] di risorse finanziarieprodotte dai sodalizi criminosi indicati in imputazione. In particolare, denunciavail P.g. ricorrente la erronea valutazione della sentenza di assoluzione (per nonaver commesso il fatto) emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della sentenza dicondanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA]; deduceva ancora il travisamentodella prova, per omissione, delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (sul ruolodi [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (esaminato sulla causale dellaretrocessione delle villette edificate in [OSCURATO:PERSONA]). Non erano pertantopercorribili ipotesi alternative all’ipotesi descritta in imputazione di reimpiego in“terra di lavoro”.2.2. Il medesimo vizio di illogicità è dedotto con il secondo motivo di ricorso,con specifico riferimento alla ravvisata assenza di gravi e concordanti indizi dellaimmissione di capitali illeciti nella [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] era legalerapp.te. In particolare, si deduce omessa valutazione delle conversazioni (n. 2767del 12/01/2011 tra Agostinelli e Agostini; n. 9627 del 17/12/2010 tra [OSCURATO:PERSONA] eAgostini), oggetto di occulta captazione, nelle quali si fa espresso riferimento agliesborsi di denaro da parte di Agostinelli e di [OSCURATO:PERSONA].2.3. Ancora, l’illogicità della motivazione è dedotta in riferimento alle ragioni,diverse da quelle descritte in imputazione, che giustificavano la cessione dellavettura [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Motivazione omessa in riferimento alsignificato della conversazione n. 249 del 28 ottobre 2010 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili- i motivi, con i quali si lamenta la violazione della regola di giudizio di cui all’art.533, fondata sul canone di cui al comma 2 dell’art. 192 cod. proc. pen., oltre allaillogicità (mera, così indicata nella rubrica introduttiva di ciascuno dei tre motiviproposti, e non già manifesta, come richiesto dal testo dell’art. 606, comma 1,lett. e, del codice di rito) della motivazione, in punto di valutazione delle provelimitino a illustrare una possibile alternativa al concatenarsi logico posto afondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sial’unica logicamente plausibile (sin da Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv.252178; da ultimo, Sez. 2, n. 17076 del 06/05/2026, Laurato, n.m.).1.1. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza d'appello, va rilevato come le deduzioni opposte dalricorrente alla motivazione di merito -che tenuto conto di tutte le fonti cognitiveritenute pretermesse dal ricorrente ed invece espressamente citate e valutatedalla Corte territoriale- dà conto del ritenuto mancato superamento del dubbioragionevole, siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenzeprocessuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le provedichiarative ed intercettive assunte nel corso del giudizio di primo grado),operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e delrigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delladecisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità.1.2. In particolare, la Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica ecoerente che non è rimasto univocamente dimostrato l’investimento (tramite DiPuorto e Agostinelli) dei capitali illeciti prodotti dal clan dei casalesi nella societàvolge in quella generica direzione è altresì indubitabile che non vi è prova chequello specifico transito di denaro, a fini speculativi di investimento finanziario, sisia effettivamente realizzato. Il che non rappresenta affatto una valutazionevalorizza la divisata equivocità dell’indizio, neppure caratterizzato da particolareintrinseca gravità.1.3. Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che lamotivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti asostegno della decisione e circa l’irrilevanza degli elementi prospettati - nelladialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino,Rv. 245627; Sez. 1, n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 –01; Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Caiazzo, Rv. 289369-01). E’ del tutto evidenteche tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verificadella razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggiespressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' diprospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente,inesplorate.La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale fratturalogica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo, in quanto siè affermato che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilitàrappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto comerecepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazionedei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all’imputatopassa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale delladecisione impugnata e della sua intima coerenza logico-giuridica, non essendopossibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato orealizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casiin cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda,ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178) e sempre che - alfondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiavedi avvenuto rispetto della regola di giudizio finale. Consegue che la doglianza diillogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente suuna massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale,indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonomo daesse e valevole per nuovi casi) e valorizzi piuttosto una congettura (cioè unaipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verificaempirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva,però, di qualunque e pur minima plausibilità.1.4. Ciò posto, nella fattispecie aperta all’attenzione della Corte dai motivi diricorso, l’ipotesi alternativa a quella ritenuta non appare l’unica logicamentepercorribile e neppure (per quanto suggestiva) la più probabile, comediffusamente argomentato in sentenza, giacché fragile, congetturale e nonunivocamente sostenuta nella premessa. La Corte di merito ha invero argomentatofunditus il mancato superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare nonpalesa alcuna illogicità, tanto meno in forma (per vero neppure dedotta nellarubrica di ciascun numerato motivo) manifesta.2. Inoltre, occorre dare atto del fatto naturalistico (per vero esiziale) costituitodallo scorrere del tempo, unito alla circostanza che la Corte ha implicitamenteescluso anche la consistenza dell’aggravante mafiosa contestata e che taleesclusione non è stata aggredita da nessuno dei motivi di ricorso: i fatti sonocontestati come commessi fino al febbraio 2011 (quindi fino al 1° febbraio diquell’anno); il termine di prescrizione previsto dalla legge per il reato contestato èpari ad anni 12, tale termine è prorogabile di un quarto, in ragione degli eventiinterruttivi verificatisi; al termine di 15 anni vanno poi aggiunti 90 giorni, per lerilevanti sospensioni del corso della prescrizione realizzatesi nel corso del giudiziodi merito. Il reato contestato, per il quale l’imputato è stato assolto, sarebbe,quindi, comunque prescritto in data 2 maggio 2026, successiva a quella delladecisione impugnata (18 novembre 2025) e di poco successiva rispetto alla data(22 aprile 2026) in cui gli atti sono pervenuti presso la Cancelleria centrale diquesta Corte.2.1. In proposito questa Corte (Sez. 6, n. 33573 del 20/5/2015, Rv. 264996-01; da ultimo, Sez. 6, n. 26221 del 4/5/2023, n.m.) ha già ripetutamente (sonooltre 20 le decisioni conformi, ancorché non massimate) affermato che quando ilPubblico ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esattaapplicazione della legge, sussiste l’interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.proc. pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non soloteoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole e tale condizione nonsussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nullarilevando l'aspirazione all’affermazione, in astratto, di un principio di diritto. Nellefattispecie richiamate, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso propostodal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione da un reato nel frattempoprescritto. Nel caso che ne occupa, il reato contestato (privato della circostanzaaggravante ad effetto speciale non specificamente attinta dai motivi di ricorso) siè prescritto dieci giorni dopo la data in cui il fascicolo è pervenuto presso questaCorte.3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso proposto dal Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli va dichiaratoinammissibile. La qualità pubblica della parte che ha proposto il ricorsoinammissibile inibisce, per espressa disposizione normativa (art. 616, comma 1,cod. proc. pen.), la condanna alle spese. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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