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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 36091/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16497-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00896331006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16497 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 940/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 18 legge fall., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa su ricorso dell’[OSCURATO:SOCIETA].; Epifani propone ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1 legge fall., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il materiale probatorio a supporto della eccepita insussistenza dei requisiti di fallibilità, non essendo vera l’affermazione in ordine al numero dei dipendenti dell’impresa nel triennio 2014- 2016 e non essendo rilevante il numero complessivo dei dipendenti per valutare le caratteristiche dimensionali; donde esso Epifani si sarebbe dovuto considerare piccolo imprenditore, in ragione del diverso e più contenuto numero delle unità lavorative annue e delle risultanze delle dichiarazioni fiscali fino alla cessazione di attività; [OSCURATO:SOCIETA]ha replicato con controricorso; Ric. 2021 n. 16497 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -3- la curatela del fallimento non ha svolto difese.

Considerato che:

I. - il ricorso è inammissibile, essendo consegnato a profili di merito;

II. - la corte d’appello ha valutato il materiale documentale giungendo alla motivata conclusione che non era stata fornita dal debitore la prova dell’insussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 della legge fall.;

III. - è irrilevante quanto sostenuto dalla sentenza a proposito della ragionevole impossibilità di qualificare il reclamante come piccolo imprenditore, atteso il numero dei dipendenti riscontrato dalla relazione ex art. 33 legge fall. nel periodo sopra indicato; quel che conta è unicamente la circostanza che, secondo la corte d’appello, la documentazione prodotta, afferente agli adempimenti fiscali, non consentiva nel concreto di ricostruire in maniera precisa e completa la situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa, anche in considerazione dell’omessa tenuta dei registri contabili; da qui l’inadempimento dell’onere della prova gravante sul debitore per evitare il fallimento;

IV. -si tratta di una valutazione in fatto, immune – per questa essenziale parte - da errori e non sindacata sul versante della motivazione;

V. – le spese sostenute dall’Eni seguono la soccombenza. p.q.m.

Ric. 2021 n. 16497 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, quanto alla parte costituita, in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16497-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00896331006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16497 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 940/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 18 legge fall., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento emessa su ricorso dell’[OSCURATO:SOCIETA].; Epifani propone ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1 legge fall., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il materiale probatorio a supporto della eccepita insussistenza dei requisiti di fallibilità, non essendo vera l’affermazione in ordine al numero dei dipendenti dell’impresa nel triennio 2014- 2016 e non essendo rilevante il numero complessivo dei dipendenti per valutare le caratteristiche dimensionali; donde esso Epifani si sarebbe dovuto considerare piccolo imprenditore, in ragione del diverso e più contenuto numero delle unità lavorative annue e delle risultanze delle dichiarazioni fiscali fino alla cessazione di attività; [OSCURATO:SOCIETA]ha replicato con controricorso; Ric. 2021 n. 16497 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- la curatela del fallimento non ha svolto difese. Considerato che: I. - il ricorso è inammissibile, essendo consegnato a profili di merito; II. - la corte d’appello ha valutato il materiale documentale giungendo alla motivata conclusione che non era stata fornita dal debitore la prova dell’insussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 della legge fall.; III. - è irrilevante quanto sostenuto dalla sentenza a proposito della ragionevole impossibilità di qualificare il reclamante come piccolo imprenditore, atteso il numero dei dipendenti riscontrato dalla relazione ex art. 33 legge fall. nel periodo sopra indicato; quel che conta è unicamente la circostanza che, secondo la corte d’appello, la documentazione prodotta, afferente agli adempimenti fiscali, non consentiva nel concreto di ricostruire in maniera precisa e completa la situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa, anche in considerazione dell’omessa tenuta dei registri contabili; da qui l’inadempimento dell’onere della prova gravante sul debitore per evitare il fallimento; IV. -si tratta di una valutazione in fatto, immune – per questa essenziale parte - da errori e non sindacata sul versante della motivazione; V. – le spese sostenute dall’Eni seguono la soccombenza. p.q.m. Ric. 2021 n. 16497 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, quanto alla parte costituita, in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr