CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1964/2021 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., volta ad ottenere l'autorizzazione - denegata dalla Direzione della Casa circondariale di L'Aquila in base alla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017 - all'acquisto di compact disk musicali e del relativo lettore digitale. 2. L'interessato proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che con l'ordinanza indicata in epigrafe lo accoglieva, disponendo che la Direzione della Casa circondariale ove era in corso l'espiazione della pena consentisse al detenuto, previa disapplicazione degli ordini di servizio interno di contrario avviso, di acquistare tramite l'impresa di mantenimento i suddetti beni. 3. L'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del Ministero della Giustizia, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.: l'esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato; l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e degli artt. 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000. Nel ricorso si sostiene che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza sia stato emesso in mancanza dei presupposti, in quanto non potrebbero configurarsi, da un lato, una inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione; dall'altro lato, un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. Secondo il ricorso, il possesso di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali non costituisce oggetto di un diritto soggettivo del detenuto, e il divieto di acquisto e di possesso di essi non realizza alcuna lesione di diritti fondamentali o primari o soggettivi del detenuto, essendo fondato su ragioni di sicurezza e opportunità motivatamente indicate dal legislatore e attentamente osservate dall'Amministrazione penitenziaria a tutela delle imprescindibili esigenze di ordine e di sicurezza connesse al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213 - 01; conf. Sez. 1, n. 29819 del 2021). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dall'esame dell'ordinanza impugnata non emerge che il citato principio, pienamente condivisibile, sia stato applicato dal Tribunale di sorveglianza, perché non risulta che sia stata svolta alcuna effettiva verifica al fine di valutare se sussista la possibilità, per l'Amministrazione penitenziaria, di garantire la messa in sicurezza dei compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora ne sia consentito al detenuto l'acquisto e il possesso. 2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'A