CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 1 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 19 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha logicamente escluso la speciale tenuità del danno, valorizzando la lesione all'integrità personale patita dalla persona offesa, in ragione della natura plurioffensiva della rapina); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente