CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3474/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (ma primo in ordine logico), che censura il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione logica, coerente e puntuale resa dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto inoltre che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e coerente, anche alla luce della genericità del relativo motivo di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i