CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 05608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28152-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro 2023 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ALTINO 405 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3265/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 819/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 22 giugno 2017, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Frosinone avente ad oggetto, l'accertamento della natura subordinata del rapporto instaurato con l'Amministrazione predetta quale LSU in virtù del progetto per l'occupazione di cui ad apposita delibera; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non provato lo scostamento delle mansioni effettivamente svolte rispetto a quelle di assegnazione in sede di progetto LSU, anche in considerazione della mancata allegazione del progetto da sottoporre a verifica di congruità, restando irrilevante lo svolgimento delle mansioni stesse con modalità connotate dalla subordinazione e analoghe a quelle proprie dei dipendenti della Provincia, risultando programmatico l'inserimento degli LSU nell'organizzazione dell'ente; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Mizzoni, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste con controricorso, la Provincia di Frosinone; CONSIDERATO che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostiene che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno delle regole sull'onere della prova per aver ritenuto gravare sulla ricorrente la produzione del progetto di occupazione degli LSU ai fini della dimostrazione dell'incongruità del suo impiego rispetto al contenuto del medesimo; I - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., la ricorrente lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui l'invocata disposizione sarebbe applicabile solo nell'ipotesi di scostamento dell'impiego del lavoratore socialmente utile rispetto al progetto che ne contemplava l'occupazione, implicando solo la ricorrenza di una tale evenienza la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., la ricorrente, in via subordinata, in relazione all'ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi, configura un error in procedendo dato dalla mancata pronunzia sulla domanda volta al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero in relazione all'indebito arricchimento dell'Amministrazione delle differenze retributive tra l'indennità spettante agli LSU ed il trattamento economico di un lavoratore inquadrato nella categoria A del CCNL di comparto; - che, in primo luogo, deve essere precisato che, non essendo configurabile alcuna inversione dell'onere probatorio - visto che, oltre alla mancata allegazione del progetto, la Corte d'appello ha rinvenuto una totale mancanza di prove sullo svolgimento di un lavoro diverso e ulterire rispetto a quello previsto nel progetto di LSU e sul punto nulla di decisivo si dice in ricorso - appaiono inammissibili sia il primo che il terzo motivo perché entrambi, sia pure in modo diverso, riguardano il governo e la valutazione del materiale probatorio che sono riservati al giudice del merito e sono censurabili in cassazione solo evocando il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nel rispetto degli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; - che, per quel che riguarda il resto delle censure, ritenendo questo Collegio di dover dare continuità all'orientamento per cui, non integrando l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili un rapporto di lavoro subordinato bensì un rapporto speciale di matrice assistenziale, solo lo scostamento dal relativo progetto implica la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato e l'applicazione della disciplina sul diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto prevista dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 10759/2009), orientamento cui si è pienamente conformata la Corte territoriale, è a dirsi come i suesposti motivi, tutti intesi ad affermare, stante il connotarsi del rapporto secondo modalità proprie della subordinazione a prescindere dal suo svolgersi in conformità con l'originario progetto di occupazione della ricorrente quale LSU, il diritto al trattamento economico proprio del dipendente comparabile ai sensi dell'art. 2126 c.c. o, in subordine, dell'art. 2041 c.c., si rivelino inammissibili, non misurandosi le censure ivi formulate con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, incentrata appunto sulla congruità dell'impiego della ricorrente al progetto originario, sulla conferma della natura speciale del rapporto, sull'inconfigurabilità del diritto alla retribuzione spettante al dipendente comparabile; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.