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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49633/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Firenze letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ric:orso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Arezzo che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, così riqualificati i fatti di detenzione a fini di cessione e di ripetute cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente oggetto dei capi 1) e 2) dell'imputazione e lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 6 mila euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1.1. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello erroneamente ha ritenuto che nell'appello non fossero stati dedotti elementi favorevoli, invece, indicati e costituiti: dall'ammissione dell'imputato di aver acquistato cocaina per uso personale e di averne ceduto in parte agli amici che gliela chiedevano, senza mai parlare di uso di gruppo; dalla rivelazione del nome e dell'utenza del suo fornitore, risultante dal verbale di spontanee dichiarazioni, che dà conto della collaborazione prestata.

Le dichiarazioni spontanee dell'imputato non sono state in alcun modo considerate sicché la motivazione è mancante.

1.2. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge per non avere la Corte di appello considerato l'effetto estintivo verificatosi dopo il quinquennio decorso dal passaggio in giudicato in data 17 giugno 1993 della sentenza di patteggiamento dell'8 marzo 1993, risultante dal provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];

1.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena per essere stata determinata la pena base in misura prossima al massimo edittale, nonostante l'inquadramento del fatto nell'ipotesi di piccolo spaccio, commesso in maniera rudimentale ancorché reiterata nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Ribadito che secondo il consolidato orientamento di questa Corte nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice del merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23326 del 04/05/2018, Coco, non mass.), nel caso in esame i giudici di merito hanno adeguatamente assolto tale onere di motivazione.

E' ben vero che, pur risultando che nelle dichiarazioni spontanee l'imputato non parlò di consumo di gruppo, ma di cessione agli amici;che gliene facevano richiestatdi parte della cocaina acquistata ogni mese da un fornitore albanese, del quale forniva elementi identificativi, Mia il mancato apprezzamento di tale ultimo elemento, esaltato dalla difesa, non integra il dedotto vizio di motivazione a fronte del rilievo attribuito dal primo giudice alla mancata indicazione dei nomi degli destinatari dello stupefacente e, quindi, alla mancanza di un effettivo contributo alle indagini, a differenza di quanto dedotto dalla difesa.

Analogamente incensurabile è il mancato rilievo attribuito alla incensuratezza dell'imputato, ritenuta subvalente rispetto alla gravità dei fatti e alla pluralità delle cessioni oggetto del capo 2).

2. Le ulteriori critiche sono meramente reiterative e, pertanto, inammissibili sia quanto alla determinazione della pena base, sia quanto alla mancata concessione dei benefici, a fronte della completezza della risposta resa in sentenza.

Quanto al primo punto, la Corte di appello ha ritenuto sorretta da adeguata ponderazione degli elementi esaminati la determinazione della pena base e giustificato dalla gravità del fatto contestato al capo 2), avente ad oggetto la cessione settimanale di un grammo di cocaina al Ferrini, protratta per due anni, lo scostamento dal minimo edittale.

Tale determinazione ha condiviso, respingendo i rilievi difensivi sulla inattendibilità dell'acquirente, riproposti nel ricorso, ed attribuendo rilievo assorbente alla condotta di cessione di cocaina vista e monitorata dagli operanti, che aveva trovato riscontro nel rinvenimento di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento presso l'abitazione del ricorrente.

Risulta, pertanto, assolto l'onere di motivazione, atteso che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e le relative determinazioni sono censurabili in cassazione solo quando si presentino frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano prive di adeguata motivazione.

Quanto al secondo punto la risposta offerta è congrua e puntuale, avendo la Corte di appello ritenuto ostativa alla concessione dei benefici richiesti la possibilità di formulare una prognosi favorevole a fronte della reiterazione della condotta illecita, protrattasi per due anni.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Firenze letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ric:orso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Arezzo che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, così riqualificati i fatti di detenzione a fini di cessione e di ripetute cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente oggetto dei capi 1) e 2) dell'imputazione e lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 6 mila euro di multa. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello erroneamente ha ritenuto che nell'appello non fossero stati dedotti elementi favorevoli, invece, indicati e costituiti: dall'ammissione dell'imputato di aver acquistato cocaina per uso personale e di averne ceduto in parte agli amici che gliela chiedevano, senza mai parlare di uso di gruppo; dalla rivelazione del nome e dell'utenza del suo fornitore, risultante dal verbale di spontanee dichiarazioni, che dà conto della collaborazione prestata. Le dichiarazioni spontanee dell'imputato non sono state in alcun modo considerate sicché la motivazione è mancante. 1.2. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge per non avere la Corte di appello considerato l'effetto estintivo verificatosi dopo il quinquennio decorso dal passaggio in giudicato in data 17 giugno 1993 della sentenza di patteggiamento dell'8 marzo 1993, risultante dal provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 1.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena per essere stata determinata la pena base in misura prossima al massimo edittale, nonostante l'inquadramento del fatto nell'ipotesi di piccolo spaccio, commesso in maniera rudimentale ancorché reiterata nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 1.1. Il primo motivo è infondato. Ribadito che secondo il consolidato orientamento di questa Corte nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice del merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23326 del 04/05/2018, Coco, non mass.), nel caso in esame i giudici di merito hanno adeguatamente assolto tale onere di motivazione. E' ben vero che, pur risultando che nelle dichiarazioni spontanee l'imputato non parlò di consumo di gruppo, ma di cessione agli amici;che gliene facevano richiestatdi parte della cocaina acquistata ogni mese da un fornitore albanese, del quale forniva elementi identificativi, Mia il mancato apprezzamento di tale ultimo elemento, esaltato dalla difesa, non integra il dedotto vizio di motivazione a fronte del rilievo attribuito dal primo giudice alla mancata indicazione dei nomi degli destinatari dello stupefacente e, quindi, alla mancanza di un effettivo contributo alle indagini, a differenza di quanto dedotto dalla difesa. Analogamente incensurabile è il mancato rilievo attribuito alla incensuratezza dell'imputato, ritenuta subvalente rispetto alla gravità dei fatti e alla pluralità delle cessioni oggetto del capo 2). 2. Le ulteriori critiche sono meramente reiterative e, pertanto, inammissibili sia quanto alla determinazione della pena base, sia quanto alla mancata concessione dei benefici, a fronte della completezza della risposta resa in sentenza. Quanto al primo punto, la Corte di appello ha ritenuto sorretta da adeguata ponderazione degli elementi esaminati la determinazione della pena base e giustificato dalla gravità del fatto contestato al capo 2), avente ad oggetto la cessione settimanale di un grammo di cocaina al Ferrini, protratta per due anni, lo scostamento dal minimo edittale. Tale determinazione ha condiviso, respingendo i rilievi difensivi sulla inattendibilità dell'acquirente, riproposti nel ricorso, ed attribuendo rilievo assorbente alla condotta di cessione di cocaina vista e monitorata dagli operanti, che aveva trovato riscontro nel rinvenimento di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento presso l'abitazione del ricorrente. Risulta, pertanto, assolto l'onere di motivazione, atteso che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e le relative determinazioni sono censurabili in cassazione solo quando si presentino frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano prive di adeguata motivazione. Quanto al secondo punto la risposta offerta è congrua e puntuale, avendo la Corte di appello ritenuto ostativa alla concessione dei benefici richiesti la possibilità di formulare una prognosi favorevole a fronte della reiterazione della condotta illecita, protrattasi per due anni. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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