Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 50958/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità sulla necessità che sussista una situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza perché sia ammesso il colloquio a distanza (Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221), mentre la valutazione sulla gravità o meno della situazione familiare prospettata nell'istanza resta una questione di merito non valutabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità sulla necessità che sussista una situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza perché sia ammesso il colloquio a distanza (Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221), mentre la valutazione sulla gravità o meno della situazione familiare prospettata nell'istanza resta una questione di merito non valutabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023
Sentenza Cassazione n. 50958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris