CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 11132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32938/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione di responsabilità dell' imputato per i reati di tentata estorsione e lesioni con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità per il reato di tentata estorsione in luogo della meno grave ipotesi ex art. 610 c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte vanno, infatti, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dai giudici di merito e ritenendo integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all' art. 629 cod. pen. (v. sent. ff. 5-6). Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo, anche quelli di nuovo evidenziati in sede di appello - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] madre dell' imputato - la quale aveva avuto modo di confermare le condotte contestate al ricorrente che aveva preteso in più occasioni, con minacce e violenza, somme di denaro per effettuare continui viaggi all' estero - erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili in ragione della loro linearità ed avendo trovato significativi elementi di riscontro, risultando evidente che le minacce e gli atti di violenza (culminati in gravi lesioni ai genitori) erano finalizzati ad un profitto. Va, precisato, del resto, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Del tutto infondato, specie in relazione a quanto ricostruito dai giudici di merito, è il riferimento ad un "diritto al mantenimento" dell'imputato solo genericamente prospettato inidoneo a mutare le caratteristiche delle condotte in esame. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021_ [OSCURATO:PERSONA]