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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 21506/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saat-ke le conclusioni del PG 6.‘ 122( cc.ce-QC e«. -e p2,2.i...A.u-Cro .k.i.c.40-ei)—.9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce in data 25 marzo 2022 (dep. 29 marzo 2022), con cui veniva confermata la decisione del MdS (emessa il 22 febbraio 2022) di ammissione del Salvini all'affidamento in prova al servizio sociale. 1.1 Sostiene il ricorrente che: a) nel provvedimento con cui veniva concesso l'affidamento si indica come pena residua da espiare quella di mesi undici di reclusione, senza tener conto dei giorni maturati per liberazione anticipata; b) era stata chiesta la correzione al Tribunale che nulla ha statuito in merito.

2. Il ricorso, proposto in data 6 giugno 2022, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2.1 Ed invero risulta dagli atti che nello stato di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Lecce era stata operata la correzione, con indicazione del residuo pena nella misura di giorni

15. La sottoposizione alla misura alternativa ha avuto pertanto la durata 'legale' di giorni quindici (ed è terminata in data 10 marzo 2022) e nessun interesse aveva il ricorrente alla correzione del provvedimento ammissivo.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M. / Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saat-ke le conclusioni del PG 6.‘ 122( cc.ce-QC e«. -e p2,2.i...A.u-Cro .k.i.c.40-ei)—.9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce in data 25 marzo 2022 (dep. 29 marzo 2022), con cui veniva confermata la decisione del MdS (emessa il 22 febbraio 2022) di ammissione del Salvini all'affidamento in prova al servizio sociale. 1.1 Sostiene il ricorrente che: a) nel provvedimento con cui veniva concesso l'affidamento si indica come pena residua da espiare quella di mesi undici di reclusione, senza tener conto dei giorni maturati per liberazione anticipata; b) era stata chiesta la correzione al Tribunale che nulla ha statuito in merito. 2. Il ricorso, proposto in data 6 giugno 2022, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 2.1 Ed invero risulta dagli atti che nello stato di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Lecce era stata operata la correzione, con indicazione del residuo pena nella misura di giorni 15. La sottoposizione alla misura alternativa ha avuto pertanto la durata 'legale' di giorni quindici (ed è terminata in data 10 marzo 2022) e nessun interesse aveva il ricorrente alla correzione del provvedimento ammissivo. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. / Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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