CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 24699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 13667-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricozzente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 21/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/05/2015 R.G.N. 10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. -, R.G. 13667/16 Rilevato che: Con sentenza del 25 maggio 2015 n. 21, la Corte d'appello di Perugia accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la sentenza del tribunale di Perugia chejin riferimento all'iscrizione a ruolo di somme dovute per l'indebita fruizione di sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità, riteneva infondata l'eccezione, sollevata dall'opponente, di nullità delle iscrizioni a ruolo successive alla prima eínel merito,aveva respinto l'opposizione perché la [OSCURATO:PERSONA] srl non aveva diritto alle agevolazioni contributive oggetto di controversia, avendo assunto personale in mobilità proveniente da impresa che, al di là del dato formale, era oggettivamente coincidente con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni di accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] srl, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto che l'azienda trasferita era divenuta la componente di un più ampio complesso aziendale senza che potesse più identificarsi con l'impresa subentrante, la quale gestendo una realtà nuova e diversa non aveva l'obbligo, nell'effettuare le assunzioni, di dare la precedenza ai lavoratori messi in mobilità dall'impresa cedente l'azienda e poteva, conseguentemente giovarsi delle agevolazioni contributive in caso di assunzione dei lavoratori messi in mobilità dalla cedente, né le due imprese costituivano un'unica entità, come ritenuto dal giudice di primo grado: in buona sostanza, secondo la Corte del merito, non vi era stata simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica entità fra i vari soggetti del collegamento economico- funzionale. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 8 comma 4 e 4 bis della legge n. 223/91, perché la Corte d'appello in presenza di elementi di fatto pacificamente emersi dall'istruttoria ha erroneamente ritenuto che fra la ditta che aveva posto i lavoratori in mobilità e quella che li aveva assunti, non vi fossero "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" (nel senso che l'impresa che assumeva i lavoratori non fosse del tutto estranea a quella aveva licenziato), così da riconoscere indebitamente il diritto alla fruizione dello sgravio. Il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Il riconoscimento dei benefici contributivi presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi" (Cass. n. 28361/21, massima non ufficiale). Nella specie, sulla base dell'accertamento espresso dalla Corte d'appello riferito agli indici rivelatori dell'unicità dell'impresa, quand'anche reputati "sporadici, incompleti ed insufficienti", la Corte del merito, sulla base dell'apodittica affermazione dell'esistenza di due imprese, ha erroneamente affermato il diritto alla fruizione degli sgravi, quando i dati emersi portavano nel dubbio a non poter riconoscere un beneficio, che ponendosi come eccezione della generale regola dell'assoggettabilità a contribuzione, meritava un vaglio ben più rigoroso dei relativi presupposti. In accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di co