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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 32184/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 4813/2024 del 11/10/2023, emessa su ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsa (CONSOB) visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Nella sentenza della Quinta Sezione penale indicata in epigrafe, emessa sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsa (CONSOB) avverso la sentenza del 6 maggio 2022 della Corte di appello di Milano, per mero errore materiale sono state indicate le generalità di [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1962, mentre egli è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 luglio 1953.

3. Deve, quindi, disporsi la correzione della sentenza sopra indicata nel senso che laddove nella sua intestazione della sentenza-documento è scritto «2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]» deve leggersi «2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]» P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza documento n. 4813/2024, emessa in data 11 ottobre 2023 nel proc.

R.G.N. 5025/2023, in relazione alle generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (e non a Catanzaro) il 15 luglio 1953 (e non il 20 luglio 1962).

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale n. 4813/2024 del 11/10/2023, emessa su ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsa (CONSOB) visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. 2. Nella sentenza della Quinta Sezione penale indicata in epigrafe, emessa sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsa (CONSOB) avverso la sentenza del 6 maggio 2022 della Corte di appello di Milano, per mero errore materiale sono state indicate le generalità di [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1962, mentre egli è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 luglio 1953. 3. Deve, quindi, disporsi la correzione della sentenza sopra indicata nel senso che laddove nella sua intestazione della sentenza-documento è scritto «2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]» deve leggersi «2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]» P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza documento n. 4813/2024, emessa in data 11 ottobre 2023 nel proc. R.G.N. 5025/2023, in relazione alle generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (e non a Catanzaro) il 15 luglio 1953 (e non il 20 luglio 1962). Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris