CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2024
Cassazione n. 05874/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 gennaio 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 20 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Ragusa, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 2000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che, in particolare, il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in suo possesso e non già all'uso personale; letta, altresì, la memoria difensiva rassegnata dalla difesa del ricorrente in data 6 novembre 2024. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha plausibilmente desunto la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto dando rilievo al suo dato ponderale, al fatto che esso fosse già confezionato in singole dosi e che la quantità rinvenuta fosse incompatibile con lo stato reddituale del Garofalo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere1 esteriore il