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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 38082/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/8/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disposto la consegna del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA] all'autorità Giudiziaria della Repubblica Federale della Germania in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso in relazione all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del Tribunale di Monaco di Baviera per il reato di truffa aggravata in concorso, reato previsto dall'art. 263, commi 1 e 3, cpv. 2, numeri 1 e 2, e art. 53 del codice penale tedesco.

Il mandato è stato emesso il 10 giugno 2022 ed è stato eseguito il 12 luglio 2022 con l'arresto del Lai, allo stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'indagato, secondo l'ipotesi di accusa, si era appropriato, non restituendoli alle società di noleggio alla scadenza del contratto prevista al 20 giugno 2021, di due veicoli di grossa cilindrata e di notevole valore economico, veicoli che si era accertato erano stati utilizzati in vari passaggi attraverso Italia, Slovenia e Croazia e uno dei quali era stato localizzato in Bosnia.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69) poiché la consegna è stata disposta in relazione ad una condotta priva di rilevanza penale per l'ordinamento penale italiano, e, quindi, in difetto del requisito della doppia punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.La sentenza impugnata ha ritenuto soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 7 della

I. 69 del 2005 sul rilievo che i fatti contestati al ricorrente con il mandato di arresto fossero riconducibili, oltre che al reato di truffa, a quello di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. o al delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen. e, dunque, formulando la configurabilità, secondo l'ordinamento italiano, di ipotesi alternative di qualificazione del fatto, contestato come delitto di truffa nell'ordinamento tedesco.

Il ricorrente sostiene, invece, che gli elementi posti a base del mandato di cattura emesso dalla autorità giudiziaria tedesca e del mandato di arresto per i reati di truffa non consentono di individuare la condotta di artifici e raggiri, indispensabili ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen. secondo l'ordinamento penale italiano.

Rileva, in particolare, che l'ipotesi di accusa si limita a descrivere il rapporto contrattuale intercorso tra il Lai e le società di noleggio di auto, corredato da documentazione anche di natura bancaria relativa al pagamento del canone di noleggio, facendo discendere la sussistenza del delitto di truffa dal mero inadempimento dell'obbligo di restituzione che grava sull'utilizzatore alla scadenza del contratto. 3.Va premesso che il procedimento di consegna e i requisiti per l'accoglimento della domanda di consegna sono quelli recati dalla legge n. 69 del 2005 che, a seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 10 del 2021, con riferimento al requisito della doppia incriminabilità prevede, all'art. 7 che l'Italia "dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato".

La precisazione innestata sulla previgente disposizione ha recepito le più risalenti affermazioni di questa Corte secondo cui la condizione della doppia punibilità di cui all'art. 7

I. 69 cit. era soddisfatta quando la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato e che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano.

Va, inoltre, rilevato che non è sufficiente la mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione, ma occorre che il fatto sia descritto sul piano naturalistico-strutturale, al fine di consentire al giudice richiesto di accertare, in modo effettivo e non meramente formale, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità.

La descrizione del fatto, contenuta nel mandato di arresto, deve essere puntuale e completa, con riferimento agli elementi che integrano la condotta materiale e l'elemento psicologico del reato, soprattutto in relazione a fattispecie che, come quella in esame, presentano profili strutturali della condotta non immediatamente evidenti, anche per distinguere un fatto costituente reato da un mero inadempimento civilistico (cfr. Sez.

F, n. 36844 del 27/08/2019, Lorenzoni, Rv. 276784 - 02).

Il ricorso proposto, che ha censurato solo il rapporto intercorrente tra la fattispecie di truffa, configurabile secondo l'ordinamento tedesco, e l'omologa fattispecie di diritto penale italiano, contestando la sussistenza di elementi idonei a discernere i fatti da un mero inadempimento di natura civilistica, si rivela intrinsecamente generico non avendo esaminato compiutamente le ulteriori ipotesi, evincibili dalla ricostruzione in fatto della sentenza impugnata, con riguardo a significative modalità della condotta idonee ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta come fattispecie di reato nell'ordinamento italiano.

Ritiene il Collegio, pure a fronte della ritenuta configurabilità del fatto addebitato in fattispecie incriminatrici tra loro alternative, secondo l'ordinamento italiano, che le circostanze evincibili dal mandato di arresto - comunque riportate nella sentenza impugnata - consentono, invero, di ravvisare nei fatti gli estremi del delitto di appropriazione indebita avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha condotto le auto prese a noleggio dalle società tedesche in altri Paesi europei e ne trattiene una in Bosnia, condotta suscettibile di integrare una oggettiva interversione del possesso (Sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260473).

Ne consegue che può, dunque, ritenersi soddisfatto, con riferimento a tali elementi di fatto ascritti al ricorrente con il mandato di arresto, il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 7 della

I. 69 cit. e non un mero inadempimento dell'obbligo di restituzione alla data di scadenza del rapporto contrattuale, secondo l'impegno che l'utilizzatore aveva assunto al momento di sottoscrizione del contratto. 4.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. 69/2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/8/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha disposto la consegna del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA] all'autorità Giudiziaria della Repubblica Federale della Germania in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso in relazione all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del Tribunale di Monaco di Baviera per il reato di truffa aggravata in concorso, reato previsto dall'art. 263, commi 1 e 3, cpv. 2, numeri 1 e 2, e art. 53 del codice penale tedesco. Il mandato è stato emesso il 10 giugno 2022 ed è stato eseguito il 12 luglio 2022 con l'arresto del Lai, allo stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagato, secondo l'ipotesi di accusa, si era appropriato, non restituendoli alle società di noleggio alla scadenza del contratto prevista al 20 giugno 2021, di due veicoli di grossa cilindrata e di notevole valore economico, veicoli che si era accertato erano stati utilizzati in vari passaggi attraverso Italia, Slovenia e Croazia e uno dei quali era stato localizzato in Bosnia. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69) poiché la consegna è stata disposta in relazione ad una condotta priva di rilevanza penale per l'ordinamento penale italiano, e, quindi, in difetto del requisito della doppia punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.La sentenza impugnata ha ritenuto soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 7 della I. 69 del 2005 sul rilievo che i fatti contestati al ricorrente con il mandato di arresto fossero riconducibili, oltre che al reato di truffa, a quello di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. o al delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen. e, dunque, formulando la configurabilità, secondo l'ordinamento italiano, di ipotesi alternative di qualificazione del fatto, contestato come delitto di truffa nell'ordinamento tedesco. Il ricorrente sostiene, invece, che gli elementi posti a base del mandato di cattura emesso dalla autorità giudiziaria tedesca e del mandato di arresto per i reati di truffa non consentono di individuare la condotta di artifici e raggiri, indispensabili ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen. secondo l'ordinamento penale italiano. Rileva, in particolare, che l'ipotesi di accusa si limita a descrivere il rapporto contrattuale intercorso tra il Lai e le società di noleggio di auto, corredato da documentazione anche di natura bancaria relativa al pagamento del canone di noleggio, facendo discendere la sussistenza del delitto di truffa dal mero inadempimento dell'obbligo di restituzione che grava sull'utilizzatore alla scadenza del contratto. 3.Va premesso che il procedimento di consegna e i requisiti per l'accoglimento della domanda di consegna sono quelli recati dalla legge n. 69 del 2005 che, a seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 10 del 2021, con riferimento al requisito della doppia incriminabilità prevede, all'art. 7 che l'Italia "dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato". La precisazione innestata sulla previgente disposizione ha recepito le più risalenti affermazioni di questa Corte secondo cui la condizione della doppia punibilità di cui all'art. 7 I. 69 cit. era soddisfatta quando la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato e che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano. Va, inoltre, rilevato che non è sufficiente la mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione, ma occorre che il fatto sia descritto sul piano naturalistico-strutturale, al fine di consentire al giudice richiesto di accertare, in modo effettivo e non meramente formale, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità. La descrizione del fatto, contenuta nel mandato di arresto, deve essere puntuale e completa, con riferimento agli elementi che integrano la condotta materiale e l'elemento psicologico del reato, soprattutto in relazione a fattispecie che, come quella in esame, presentano profili strutturali della condotta non immediatamente evidenti, anche per distinguere un fatto costituente reato da un mero inadempimento civilistico (cfr. Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019, Lorenzoni, Rv. 276784 - 02). Il ricorso proposto, che ha censurato solo il rapporto intercorrente tra la fattispecie di truffa, configurabile secondo l'ordinamento tedesco, e l'omologa fattispecie di diritto penale italiano, contestando la sussistenza di elementi idonei a discernere i fatti da un mero inadempimento di natura civilistica, si rivela intrinsecamente generico non avendo esaminato compiutamente le ulteriori ipotesi, evincibili dalla ricostruzione in fatto della sentenza impugnata, con riguardo a significative modalità della condotta idonee ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta come fattispecie di reato nell'ordinamento italiano. Ritiene il Collegio, pure a fronte della ritenuta configurabilità del fatto addebitato in fattispecie incriminatrici tra loro alternative, secondo l'ordinamento italiano, che le circostanze evincibili dal mandato di arresto - comunque riportate nella sentenza impugnata - consentono, invero, di ravvisare nei fatti gli estremi del delitto di appropriazione indebita avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha condotto le auto prese a noleggio dalle società tedesche in altri Paesi europei e ne trattiene una in Bosnia, condotta suscettibile di integrare una oggettiva interversione del possesso (Sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260473). Ne consegue che può, dunque, ritenersi soddisfatto, con riferimento a tali elementi di fatto ascritti al ricorrente con il mandato di arresto, il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 7 della I. 69 cit. e non un mero inadempimento dell'obbligo di restituzione alla data di scadenza del rapporto contrattuale, secondo l'impegno che l'utilizzatore aveva assunto al momento di sottoscrizione del contratto. 4.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69/2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
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