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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 51387/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Giudice di Pace di Firenze ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n.286.

La inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartito dal Questore di Prato è stata accertata dai Carabinieri di Signa mediante verbale di identificazione redatto in data 25 agosto 2020.

L'imputato, giudicato in assenza, è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], sviluppando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione degli artt. 493, comma 3, 431, comma 1 lett. b) e c), e 523 cod. proc. pen.

Lamenta che il Giudice di pace, anziché procedere all'esame dell'unico testimone di accusa, abbia acquisto al fascicolo del dibattimento ed utilizzato ai fini della decisione, in assenza del consenso delle parti, tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, a prescindere dal loro contenuto irripetibile. 2.2 Con il secondo motivo deduce eccessività del trattamento sanzionatorio in quanto determinato partendo da una pena base sensibilmente superiore al minimo edittale ed applicando una riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima prevista. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso è fondato.

Risulta dal verbale di udienza che il Giudice di Pace ha ritenuto superflua la prova testimoniale (rappresentata dal teste dell'accusa) dopo aver acquisito, in assenza del consenso della difesa, la "documentazione" prodotta dal pubblico ministero.

Non viene indicato espressamente (neanche in sentenza) quale sia detta documentazione, né motivata la ragione della superfluità.

Siffatto modus procedendi ha dato luogo ad una evidente violazione dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

Tali non possono, infatti, essere considerate quelle poste a fondamento della decisione impugnata, ossia tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la cui acquisizione al fascicolo per il dibattimento, secondo le chiare disposizioni degli articoli 493, comma 3, cod. proc. pen. e 29, comma 7, d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, è subordinata, tranne che per gli atti indicanti nell'art. 431 cod. proc. pen., al consenso delle parti.

La scelta del Giudice di pace di non escutere il teste di lista della pubblica accusa ha influito in termini decisivi sulla decisione, che è fondata non solo su documenti che ben potevano essere acquisiti indipendentemente dal consenso della difesa ma anche sull'attività investigativa che ha consentito di accertare la presenza dell'imputato nel territorio nazionale e la mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Prato.

Trattasi, peraltro, di attività non irripetibile, posto che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, solo la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini (così, di recente, Sez. 3 n. 26189 del 28.3.2019, Rv 276081).

In definitiva, con l'acquisizione degli atti di indagine al di fuori dei casi consentiti, il Giudice di pace ha illegittimamente sostituito la testimonianza del teste di polizia giudiziaria che ebbe a realizzare l'accertamento del fatto (indicato in lista dall'organo dell'accusa), rappresentato non solo dalla constatazione della presenza del soggetto nel territorio nazionale (nonostante l'ordine di allontanamento), ma anche da ogni altro dato di contesto (condizioni materiali, condizioni di salute, eventuali verifiche su impedimenti addotti o altro) utile alla qualificazione della condotta penalmente rilevante (dato che la disposizione incriminatrice richiede la verifica della assenza di giustificato motivo).

2. Da quanto rilevato sopra deriva la violazione di disposizioni processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, posto che la illegittima acquisizione dell'atto di indagine - non irripetibile - determina, trattandosi peraltro dell'unica fonte di prova, la violazione della generale previsione di legge di cui all'articolo 526 cod. proc. pen. 3.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo, con assorbimento delle ulteriori censure.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Firenze, in diversa persona fi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Giudice di Pace di Firenze ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n.286. La inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartito dal Questore di Prato è stata accertata dai Carabinieri di Signa mediante verbale di identificazione redatto in data 25 agosto 2020. L'imputato, giudicato in assenza, è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], sviluppando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione degli artt. 493, comma 3, 431, comma 1 lett. b) e c), e 523 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice di pace, anziché procedere all'esame dell'unico testimone di accusa, abbia acquisto al fascicolo del dibattimento ed utilizzato ai fini della decisione, in assenza del consenso delle parti, tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, a prescindere dal loro contenuto irripetibile. 2.2 Con il secondo motivo deduce eccessività del trattamento sanzionatorio in quanto determinato partendo da una pena base sensibilmente superiore al minimo edittale ed applicando una riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima prevista. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è fondato. Risulta dal verbale di udienza che il Giudice di Pace ha ritenuto superflua la prova testimoniale (rappresentata dal teste dell'accusa) dopo aver acquisito, in assenza del consenso della difesa, la "documentazione" prodotta dal pubblico ministero. Non viene indicato espressamente (neanche in sentenza) quale sia detta documentazione, né motivata la ragione della superfluità. Siffatto modus procedendi ha dato luogo ad una evidente violazione dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Tali non possono, infatti, essere considerate quelle poste a fondamento della decisione impugnata, ossia tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la cui acquisizione al fascicolo per il dibattimento, secondo le chiare disposizioni degli articoli 493, comma 3, cod. proc. pen. e 29, comma 7, d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, è subordinata, tranne che per gli atti indicanti nell'art. 431 cod. proc. pen., al consenso delle parti. La scelta del Giudice di pace di non escutere il teste di lista della pubblica accusa ha influito in termini decisivi sulla decisione, che è fondata non solo su documenti che ben potevano essere acquisiti indipendentemente dal consenso della difesa ma anche sull'attività investigativa che ha consentito di accertare la presenza dell'imputato nel territorio nazionale e la mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Prato. Trattasi, peraltro, di attività non irripetibile, posto che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, solo la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile e, quindi, acquisibile al fascicolo per il dibattimento, diversamente dalla relazione contenente la mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria o consistente nella documentazione di acquisizione di una notizia di reato o nella descrizione dello svolgimento delle indagini (così, di recente, Sez. 3 n. 26189 del 28.3.2019, Rv 276081). In definitiva, con l'acquisizione degli atti di indagine al di fuori dei casi consentiti, il Giudice di pace ha illegittimamente sostituito la testimonianza del teste di polizia giudiziaria che ebbe a realizzare l'accertamento del fatto (indicato in lista dall'organo dell'accusa), rappresentato non solo dalla constatazione della presenza del soggetto nel territorio nazionale (nonostante l'ordine di allontanamento), ma anche da ogni altro dato di contesto (condizioni materiali, condizioni di salute, eventuali verifiche su impedimenti addotti o altro) utile alla qualificazione della condotta penalmente rilevante (dato che la disposizione incriminatrice richiede la verifica della assenza di giustificato motivo). 2. Da quanto rilevato sopra deriva la violazione di disposizioni processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, posto che la illegittima acquisizione dell'atto di indagine - non irripetibile - determina, trattandosi peraltro dell'unica fonte di prova, la violazione della generale previsione di legge di cui all'articolo 526 cod. proc. pen. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo, con assorbimento delle ulteriori censure. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Firenze, in diversa persona fi
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