CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2018
Cassazione n. 01873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19230/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di c assazione , p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Credito di imposta- motivazione apparente avverso la sentenza n. 718 /201 8 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata in data28/03/2018 e depositata in data 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società Masterconsul s.r.l. impugn ò un avviso di accertamento con cui eranegato un credito di imposta da agevolazioni fiscali agli investimentiai sensi dell’art. 8 della l. n. 388 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza 12/04/2007, rigettòil ricorso, confermando la tesi dell'Agenzia circa il mancato rinvenimento in azienda dei beni per il cui acquisto era stato inizialmente riconosciuto l'incentivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria r egionale della Calabria, con sentenza 13/11/2009, conferm ò la decisione di primo grado. 3. La Corte di cassazione, con sentenza 09/09/2016 , n. 17836, accolse l’unico motivodi ricorso della società, con cui era denuncia ta la nullità della sentenza per l'omessa comunicazione della data di udienza, che aveva impedito alla contribuente di partecipare al giudizio di secondo grado, rinviando quindi per nuovo giudizio alla CTR. 4. La CTR della Calabria , con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettòl’appello. 5. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente affidandosi atre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 29/11/2023. Considerato che: 1. C on il primo motivo la ricorrente deduce , in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’artt. 111 Cost., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per la mancata corrispondenza della stessa al modello legale. Con il secondo motivo, proposto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 385 cod. proc. civ., in quanto se la Commissione avesse esaminato i fatti omessi avrebbe accolto l’appello e non avrebbe condannato la parte alle spese sia del primo giudizio che del giudizio di appello che del giudizio di legittimità. 2. Il primo motivo è infondato. Ed infatti, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza -di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivoai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). 2.1. Resta quindi escluso il vizio di insufficiente motivazione, cui pure nel motivo la società ricorrente fa riferimento.Nel caso di specie,inoltre, la motivazione è non solo graficamente presente ma anche, benché succinta, perfettamente individuabile, avendo i giudici di appello, in un giudizio relativo al recupero di credito di imposta, condiviso le risultanzedel p. v . c . della Guardia di F inanza che,nel corso dell’accertamento, non aveva materialmen te r invenuto i beni di cuialle fatture compr o vanti l’acquisto degli stessi , e rilevato che la società non aveva trasmesso, come previsto dall’art. 62 dell a l. n. 289 del 2002,il modello CVS obbligatorio per le az i ende che a vevano operato investimenti prima dell’8/07/2002, il tutto alla luce del principio per il quale, per beneficiare dei crediti di imposta di cui all’art. 8 della l. n. 388 del 2002, i beni acquistati devono appartenere,sia i n senso contabile che economico, all’azienda beneficiar i a dell’agevolazione. Né la ricorrente ha evidenziato dati contrari, al fine di dimostrare che i beni strumentali, rilevati sul libro cespiti al momento dell'accesso dei verificatori, al fine di essere agevolabili, fossero effettivamente esistenti presso la struttura produttiva ed entrati in funzione(per una analoga vicenda relativa alla medesima società per altro anno di imposta v. Cass. 22/06/2016, n. 22156). 3. Il secondo motivo è infondato. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 sopra citato, applicabile alle sentenze pronunciate dopo l’11/09/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). Il fatto (Cass. 06/09/2019, n. 22397, ex plurimis) deve essere un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni difensive. 3.1. Nel caso di specie, tale fatto non è neanche compiutamente indicato nel motivo che non fa riferimento ad alcun accadimento naturale non considerato ma genericamente alle censure mosse in appellodalla pagina 3 alla pagina 4, censure peraltro neanche riassunte nel ricorso. 4. Alla luce del rigetto del secondo motivo, il terzo motivo è evidentemente infondato laddove deduce che,se la CTR avesse tenuto conto dei fatti omessi,avrebbe condannato l’Agenzia alle spese di lite. Il motivo èaltresì infondato, laddove richiama gli artt. 112 e 385 cod. proc. civ., in quantoin tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 09/10/2015 , n. 20289 ; Cass.07/02/2007, n. 2634). 5. Il ricorso va quindi respinto. Segue condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari