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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06951/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come preclusive si rivelassero le condanne intervenute in ordine a due ipotesi di evasione e quelle per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. da ritenersi della stessa specie di quello per cui è processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come preclusive si rivelassero le condanne intervenute in ordine a due ipotesi di evasione e quelle per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. da ritenersi della stessa specie di quello per cui è processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/
Sentenza Cassazione n. 06951/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris