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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 33693/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 17663-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], BARBIERI Pasquale, BARBIERI Domenica, BARBIERI Italia e BARBIERI Mario, rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 1115 del 2023, pubblicata il 1°febbraio 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 18 ottobre2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700, di cui euro3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, lì 1° dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 17663-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], BARBIERI Pasquale, BARBIERI Domenica, BARBIERI Italia e BARBIERI Mario, rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 1115 del 2023, pubblicata il 1°febbraio 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 18 ottobre2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700, di cui euro3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 1° dicemb
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