CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Potenza ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 15/07/2019 dal Tribunale di Potenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Domenico era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di omessa dichiarazione dei redditi ai fini IVA per l'anno 2010, a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] I URBANI s.coop. a r.l. (a carico del [OSCURATO:PERSONA], veniva altresì disposta la confisca per equivalente. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando la confisca disposta dal primo giudice. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento alla statuizione sulla confisca. Si lamenta, in primo luogo, l'inosservanza del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro a fini di confisca per equivalente può essere disposto sui beni dell'amministratore della società solo quando risulti impossibile il sequestro nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato tributario. Si censura inoltre la violazione dell'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 244 del 2007, presupponendo tale disposizione una sentenza di condanna o di applicazione della pena. Si deduce infine l'illegittimità della decisione per essere l'art. 578-bis cod. proc. pen. inapplicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del predetto articolo. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla confisca. Ritenuta manifestamente infondata la prima questione, il P.G. evidenzia che, in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la confisca diretta è possibile nel rispetto dei criteri indicati dalle Sezioni Unite "Lucci", mentre, quanto a quella per equivalente, la sua applicabilità deve essere esclusa alla luce delle Sezioni Unite "Esposito". Non essendo peraltro chiaro quale sia stata la tipologia di confisca affermata nel caso di specie, il P.G. conclude per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata, dichiarando non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di omessa dichiarazione, a lui ascritto, estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato la statuizione di confisca disposta dal giudice di primo grado. Ciò rende opportuno prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, afferente la possibilità, già in astratto, di tener ferma la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. in fattispecie - come quella in esame - in cui il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore del predetto articolo. Tale possibilità è stata esclusa dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che hanno affermato il principio secondo cui «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). 3. Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria, ha peraltro sollecitato l'annullamento della sentenza anche per la mancata specificazione, in termini univoci, della tipologia di confisca applicata, dato che la prima parte della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) ha richiamato la sola confisca per equivalente, mentre la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento anche alla confisca diretta: istituto, quest'ultimo, applicabile anche in ipotesi di sopravvenuta prescrizione in appello del reato, secondo i principi affermati dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 31617 del 2015, ric. Lucci. Le osservazioni del P.G. devono essere condivise, dovendo peraltro precisarsi che la decisione qui appena richiamata ha con chiarezza affermato che «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione; può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01). Nel caso di specie, tale accertamento di merito è completamente mancato nel giudizio di appello, avendo la Corte territoriale chiarito di essersi limitata ad una mera constatazione della insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., "in quanto l'appellante ha articolato censure che imporrebbero, per essere verificate, una articolata disamina delle risultanze istruttorie ed una rivalutazione delle emergenze probatorie" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Pertanto, anche qualora il riferimento alla confisca diretta fosse stato inequivoco, la statuizione sarebbe comunque risultata viziata, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Lucci. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Sale