CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 35139/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40h.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 e 2 sexies, d.lgs. n. 285 del 1992 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1600,00 di ammenda, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed Euro 1200,00 di ammenda. Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del corretto funzionamento dell'etilometro, con il secondo motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con il terzo motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen l'erronea applicazione della legge penale in materia di prescrizione e mancanza di motivazione sul punto. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterarativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza impugnata la quale ha fornito invece una puntuale e logica risposta alle questioni sollevate. Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). Con riguardo alla prima censura, la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche e rispondente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto in rilievo che é stata accertata, sulla base di quanto rilevato dagli operanti nella annotazione di P.G. l'avvenuta regolare omologazione dell'etilometro e le verifiche annuali periodiche "come da libretto metrologico" e che, per converso; l'atto di impugnazione non ha evidenziato alcun elemento o fatto da cui desumere il mancato funzionamento dell'apparecchio. Con riguardo alla seconda censura, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando che l'imputato era alla guida della autovettura senza aver mai conseguito la patente e che lo stesso era gravato da plurimi precedenti penali. Quanto al terzo motivo, correttamente la Corte di merito ha dato atto che in ragione della data di commissione del reato il termine di prescrizione non era 2ancora maturato alla data del giudizio di appello andando invece a scadere il 24.4.2026. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P P.Q.M