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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15627/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21624-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quale legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; - intimato - avverso il decreto n. 4751/2017 R.G. del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 05/06/2018; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21624/2018 Numero sezionale 4619/2022 Numero di raccolta generale 15627/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il dr. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], in relazione al riconoscimento della prededuzione del compenso professionale vantato per l’assistenza prestata ai fini della predisposizione e del deposito di un ricorso per concordato preventivo, poi dichiarato inammissibile; con unico motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 legge fall., essendosi trattato di compensi per attività professionale svolta a supporto della presentazione della domanda di concordato preventivo, da considerare quindi prededucibili poiché funzionali alla procedura secondo una valutazione da fare necessariamente ex ante; la curatela del fallimento non ha svolto difese.

Considerato che: il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte, a sezioni unite, recentemente escluso dal perimetro dell’art. 111 legge fall. le fattispecie come quella in esame, sulla base del principio per cui il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o Ric. 2018 n. 21624 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21624/2018 Numero sezionale 4619/2022 Numero di raccolta generale 15627/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 posteriore alla domanda di cui all'art. 161 legge fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, “sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 legge fall.” (Cass. Sez.

U n. 42093-21); nel caso concreto è pacifico che la proposta concordataria non ha superato il vaglio di ammissibilità. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 21624 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21624-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quale legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; - intimato - avverso il decreto n. 4751/2017 R.G. del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 05/06/2018; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21624/2018 Numero sezionale 4619/2022 Numero di raccolta generale 15627/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il dr. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], in relazione al riconoscimento della prededuzione del compenso professionale vantato per l’assistenza prestata ai fini della predisposizione e del deposito di un ricorso per concordato preventivo, poi dichiarato inammissibile; con unico motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 legge fall., essendosi trattato di compensi per attività professionale svolta a supporto della presentazione della domanda di concordato preventivo, da considerare quindi prededucibili poiché funzionali alla procedura secondo una valutazione da fare necessariamente ex ante; la curatela del fallimento non ha svolto difese. Considerato che: il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte, a sezioni unite, recentemente escluso dal perimetro dell’art. 111 legge fall. le fattispecie come quella in esame, sulla base del principio per cui il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o Ric. 2018 n. 21624 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21624/2018 Numero sezionale 4619/2022 Numero di raccolta generale 15627/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 posteriore alla domanda di cui all'art. 161 legge fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, “sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 legge fall.” (Cass. Sez. U n. 42093-21); nel caso concreto è pacifico che la proposta concordataria non ha superato il vaglio di ammissibilità. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 21624 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
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