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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26766/2026

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di1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/19552. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/19513. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Ternivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza di archiviazioneadottata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],persone sottoposte a indagine per i reati di cui agli artt. 476-479, 605, 610, 612cod. pen.2.

A seguito della entrata in vigore legge n. 103 del 2017 l’unico rimedioimpugnatorio esperibile dalla persona offesa avverso l’ordinanza di archiviazioneè il reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., non essendo piùconsentito il ricorso per cassazione, tranne i casi di abnormità, nella specie nondedotta.3.

Ne consegue che il Collegio — facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. —deve qualificarel'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.,Secondo l'autorevole interpretazione della Corte di cassazione, cui si intendedare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchél’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporrel'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente»(cfr. per tutte Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez.U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Va esclusa, quindi, la necessità di compiere una “indagine introspettiva” sulla“reale volontà della parte impugnante” e, dunque sui “riflessi pregiudizievoli chederivavano all'ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzonon consentito dalla legge” (così in motivazione Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, cit.).L’intervento delle Sezioni Unite Bonaventura ha confutato punto per punto gliargomenti del precedente orientamento di segno contrario che, invece,privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire ilmezzo d’impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamenteammissibile (per tutte Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv.209336).La regola dettata dalle Sezioni Unite Bonaventura (sostenuta da ampia eanalitica motivazione alla quale si rimanda) dovrebbe essere incontroversa, anchealla luce del disposto dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., e su taleposizione è assestata la giurisprudenza decisamente maggioritaria (cfr. Sez. 5, n.21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243888 – 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018,Borile, Rv. 273738 – 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934 -01 Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168 – 01; Sez.5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv 285134; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep.2024, Quarto, Rv. 285720 - 01).Le stesse Sezioni Unite, nelle pronunce successive, hanno presoespressamente posizione a favore delle Sez.

U Bonaventura e [OSCURATO:PERSONA], ribadendola presa di distanza da Sez.

U Nexhi.La sentenza Sez.

U, n. 30326 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA] ricorda che: «purenell'ipotesi di consapevole proposizione di un gravame di tipo diverso da quellolegislativamente prescritto, va superata la riserva negativa additata dallaprecedente giurisprudenza Sez.

U Nexhi che precludeva il ricorso al precetto dicui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e, dunque, all'automatica "conversione"(recte, qualificazione) dell'impugnazione»; la sentenza prosegue spiegando chedai principi di diritto enunciati da Sez.

U Bonaventura e [OSCURATO:PERSONA] «sembrerebbe,oltre tutto, ricavarsi che la sanzione dell'inammissibilità è comminata per la solaviolazione del principio della tassatività dei "casi" e non anche per la violazione delprincipio della tassatività dei "mezzi" di impugnazione (cfr. l'art. 568, comma 1,cod. proc. pen. con l'art. 591, comma 1, lettera b, dello stesso codice)».La pronuncia delle Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, affermaefficacemente che: «Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., infatti,l'effetto della scelta errata del mezzo di impugnazione non è, di regola, lainammissibilità di questo, essendo a tal fine non sanzionabile la qualificazioneoperata dalla parte, bensì la investitura del giudice competente previaindividuazione del mezzo corretto».L’opposta soluzione riaffiora in alcune pronunce delle sezioni semplici, checontinuano a ricercare le “reali intenzioni dell'impugnante” (Sez. 4, n. 39754 del02/12/2025, Santello, Rv. 288879 - 01; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep.2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01; Sez. 4 del 16/04/2024 Sergiovich nonmassimata sul punto).Tuttavia si tratta di un'opzione ermeneutica che contrasta, in modo nonsempre consapevole, con i principi sanciti da Sez.

U Bonaventura nei seguentitermini: «-se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessatacon un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/oproposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito - prescindendo daqualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè dierrore-ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi semplicemente, a norma dellaregula iuris dettata dall'art. 568/5° c.p.p., a prendere atto della voluntasimpugnationis (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all'attoproposto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudicecompetente; - tale fenomeno è dogmaticamente inquadrabile nella categoriadell'esatta qualificazione giuridica dell’atto; - il potere di procedere a talequalificazione e di accertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservatoin via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione delsistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezzadell'impugnazione; - la trasmissione degli atti al giudice competente non richiedenecessariamente un provvedimento giurisdizionale, ma può avvenire anche conun atto di natura meramente amministrativa; - unico limite all'operatività dell'art.568/5° è costituito dall'inimpugnabilità del provvedimento, la qualeconcettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione delgravame eventualmente proposto; - dall'operazione di qualificazione va distinto ilfenomeno della "conversione" in senso tecnico del negozio giuridico processuale:a tale istituto fanno riferimento, per le ipotesi in essi specificamente disciplinate,gli art. 569/2°-3° e 580 c.p.p.».In ogni caso le citate istanze dissonanti risultano motivatamente superatedalla giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 15888 del 26/03/2026, Sanicola, Rv.289757 - 01; Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, Korita, Rv. 289854 - 02 Sez. 5, n.13532 del 10/03/2026, Coina, Rv. 289885 - 01 Sez. 5, n. 8823 del 16/02/2026,Jandoubi, Rv. 289708 - 01; Sez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv.287234 - 02).4.

Consegue che il ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensidell’art. 410-bis cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Terniper l’ulteriore corso.

P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen.dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.Così deciso 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/19552. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/19513. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Ternivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza di archiviazioneadottata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],persone sottoposte a indagine per i reati di cui agli artt. 476-479, 605, 610, 612cod. pen.2. A seguito della entrata in vigore legge n. 103 del 2017 l’unico rimedioimpugnatorio esperibile dalla persona offesa avverso l’ordinanza di archiviazioneè il reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., non essendo piùconsentito il ricorso per cassazione, tranne i casi di abnormità, nella specie nondedotta.3. Ne consegue che il Collegio — facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. —deve qualificarel'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.,Secondo l'autorevole interpretazione della Corte di cassazione, cui si intendedare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchél’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporrel'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente»(cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez.U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Va esclusa, quindi, la necessità di compiere una “indagine introspettiva” sulla“reale volontà della parte impugnante” e, dunque sui “riflessi pregiudizievoli chederivavano all'ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzonon consentito dalla legge” (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, cit.).L’intervento delle Sezioni Unite Bonaventura ha confutato punto per punto gliargomenti del precedente orientamento di segno contrario che, invece,privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire ilmezzo d’impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamenteammissibile (per tutte Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv.209336).La regola dettata dalle Sezioni Unite Bonaventura (sostenuta da ampia eanalitica motivazione alla quale si rimanda) dovrebbe essere incontroversa, anchealla luce del disposto dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., e su taleposizione è assestata la giurisprudenza decisamente maggioritaria (cfr. Sez. 5, n.21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243888 – 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018,Borile, Rv. 273738 – 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934 -01 Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168 – 01; Sez.5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv 285134; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep.2024, Quarto, Rv. 285720 - 01).Le stesse Sezioni Unite, nelle pronunce successive, hanno presoespressamente posizione a favore delle Sez. U Bonaventura e [OSCURATO:PERSONA], ribadendola presa di distanza da Sez. U Nexhi.La sentenza Sez. U, n. 30326 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA] ricorda che: «purenell'ipotesi di consapevole proposizione di un gravame di tipo diverso da quellolegislativamente prescritto, va superata la riserva negativa additata dallaprecedente giurisprudenza Sez. U Nexhi che precludeva il ricorso al precetto dicui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e, dunque, all'automatica "conversione"(recte, qualificazione) dell'impugnazione»; la sentenza prosegue spiegando chedai principi di diritto enunciati da Sez. U Bonaventura e [OSCURATO:PERSONA] «sembrerebbe,oltre tutto, ricavarsi che la sanzione dell'inammissibilità è comminata per la solaviolazione del principio della tassatività dei "casi" e non anche per la violazione delprincipio della tassatività dei "mezzi" di impugnazione (cfr. l'art. 568, comma 1,cod. proc. pen. con l'art. 591, comma 1, lettera b, dello stesso codice)».La pronuncia delle Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, affermaefficacemente che: «Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., infatti,l'effetto della scelta errata del mezzo di impugnazione non è, di regola, lainammissibilità di questo, essendo a tal fine non sanzionabile la qualificazioneoperata dalla parte, bensì la investitura del giudice competente previaindividuazione del mezzo corretto».L’opposta soluzione riaffiora in alcune pronunce delle sezioni semplici, checontinuano a ricercare le “reali intenzioni dell'impugnante” (Sez. 4, n. 39754 del02/12/2025, Santello, Rv. 288879 - 01; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep.2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01; Sez. 4 del 16/04/2024 Sergiovich nonmassimata sul punto).Tuttavia si tratta di un'opzione ermeneutica che contrasta, in modo nonsempre consapevole, con i principi sanciti da Sez. U Bonaventura nei seguentitermini: «-se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessatacon un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/oproposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito - prescindendo daqualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè dierrore-ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi semplicemente, a norma dellaregula iuris dettata dall'art. 568/5° c.p.p., a prendere atto della voluntasimpugnationis (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all'attoproposto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudicecompetente; - tale fenomeno è dogmaticamente inquadrabile nella categoriadell'esatta qualificazione giuridica dell’atto; - il potere di procedere a talequalificazione e di accertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservatoin via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione delsistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezzadell'impugnazione; - la trasmissione degli atti al giudice competente non richiedenecessariamente un provvedimento giurisdizionale, ma può avvenire anche conun atto di natura meramente amministrativa; - unico limite all'operatività dell'art.568/5° è costituito dall'inimpugnabilità del provvedimento, la qualeconcettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione delgravame eventualmente proposto; - dall'operazione di qualificazione va distinto ilfenomeno della "conversione" in senso tecnico del negozio giuridico processuale:a tale istituto fanno riferimento, per le ipotesi in essi specificamente disciplinate,gli art. 569/2°-3° e 580 c.p.p.».In ogni caso le citate istanze dissonanti risultano motivatamente superatedalla giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 15888 del 26/03/2026, Sanicola, Rv.289757 - 01; Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, Korita, Rv. 289854 - 02 Sez. 5, n.13532 del 10/03/2026, Coina, Rv. 289885 - 01 Sez. 5, n. 8823 del 16/02/2026,Jandoubi, Rv. 289708 - 01; Sez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv.287234 - 02).4. Consegue che il ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensidell’art. 410-bis cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Terniper l’ulteriore corso. P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen.dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.Così deciso 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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