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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18690/2026

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rancesco Napolitano eAlessandra Militerno in virtù di procura speciale a margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 11 – n. 2031/2018, depositata il 6marzo 2018;Numero registro generale 22170/2018Numero sezionale 2997/2026Numero di raccolta generale 18690/2026Data pubblicazione 09/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti dellaTF7070103144/2015, con il quale, sul presupposto dellapercezione di ricavi non contabilizzati per gli anni 2001, 2004e 2005, formalmente qualificati come finanziamenti da partedei soci, venivano recuperate a tassazione le ritenute d’accontosulle somme versate ai soci per l’anno 2012, qualificate dallasocietà formalmente come restituzione dei finanziamentisuddetti, ed invece considerati come ripartizione di utili extra-contabili da assoggettare, per l’appunto, a ritenuta d’imposta.Successivamente, con atto separato, l’Ufficio notificava allasocietà contribuente avviso di irrogazione sanzioni n.TF7IR0100004/2016, con il quale, in relazione alle violazioniindicate nell’avviso di accertamento suindicato, irrogavasanzioni per l’importo di € 19.800,00.2.

Avverso tale avviso di irrogazione sanzioni la Frigocasertas.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 928/2017,depositata il 20 febbraio 2017, preso atto che, nelle more delgiudizio, l’avviso di accertamento da cui era scaturito l’atto diirrogazione sanzioni era stato riconosciuto illegittimo dallastessa C.T.P., lo accoglieva, annullando l’atto in questione.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 11,R.G.

N. 22170/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 22170/2018Numero sezionale 2997/2026Numero di raccolta generale 18690/2026Data pubblicazione 09/06/2026con sentenza n. 2031/2018, pronunciata il 26 gennaio 2018, edepositata in segreteria il 6 marzo 2018, accoglieva l’appello,tenuto conto del fatto che, nelle more del giudizio, la stessaC.T.R. aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso lasentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento cuiafferivano le sanzioni; il ricorso originario della contribuenteveniva quindi rigettato, con compensazione delle spese deldoppio grado di giudizio.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di cinque motivi (ricorsonotificato il 25 luglio 2018).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Con decreto del 15 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve essere dichiarata l’estinzione del giudizio,conformemente alla richiesta di parte ricorrente.Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha provvedutoad iscrivere a ruolo le sanzioni di cui all’atto di irrogazione n.TF7IR0100004/2016, cui si riferisce la sentenza oggetto delpresente giudizio di legittimità.La società ricorrente, avvalendosi delle disposizioni didefinizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellariscossione di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della 29dicembre 2022, n. 197 (c.d.

Rottamazione-quater), haprovveduto a richiedere all’Agente della riscossione l’accessoalla definizione del predetto carico.R.G.

N. 22170/2018 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 22170/2018Numero sezionale 2997/2026Numero di raccolta generale 18690/2026Data pubblicazione 09/06/2026La società ha quindi documentato l’avvenuta definizioneagevolata della cartella di pagamento che si riferisce all’avvisodi irrogazione sanzioni impugnato.Vi è piena corrispondenza degli atti (la cartella rottamata siriferisce all’avviso di irrogazioni sanzioni impugnato; larichiesta di definizione agevolata riguarda esattamente quellacartella; risulta avvenuto il pagamento richiesto dalconcessionario per la riscossione).Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.Spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 22170/2018 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rancesco Napolitano eAlessandra Militerno in virtù di procura speciale a margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 11 – n. 2031/2018, depositata il 6marzo 2018;Numero registro generale 22170/2018Numero sezionale 2997/2026Numero di raccolta generale 18690/2026Data pubblicazione 09/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti dellaTF7070103144/2015, con il quale, sul presupposto dellapercezione di ricavi non contabilizzati per gli anni 2001, 2004e 2005, formalmente qualificati come finanziamenti da partedei soci, venivano recuperate a tassazione le ritenute d’accontosulle somme versate ai soci per l’anno 2012, qualificate dallasocietà formalmente come restituzione dei finanziamentisuddetti, ed invece considerati come ripartizione di utili extra-contabili da assoggettare, per l’appunto, a ritenuta d’imposta.Successivamente, con atto separato, l’Ufficio notificava allasocietà contribuente avviso di irrogazione sanzioni n.TF7IR0100004/2016, con il quale, in relazione alle violazioniindicate nell’avviso di accertamento suindicato, irrogavasanzioni per l’importo di € 19.800,00.2. Avverso tale avviso di irrogazione sanzioni la Frigocasertas.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 928/2017,depositata il 20 febbraio 2017, preso atto che, nelle more delgiudizio, l’avviso di accertamento da cui era scaturito l’atto diirrogazione sanzioni era stato riconosciuto illegittimo dallastessa C.T.P., lo accoglieva, annullando l’atto in questione.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 11,R.G. N. 22170/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22170/2018Numero sezionale 2997/2026Numero di raccolta generale 18690/2026Data pubblicazione 09/06/2026con sentenza n. 2031/2018, pronunciata il 26 gennaio 2018, edepositata in segreteria il 6 marzo 2018, accoglieva l’appello,tenuto conto del fatto che, nelle more del giudizio, la stessaC.T.R. aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso lasentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento cuiafferivano le sanzioni; il ricorso originario della contribuenteveniva quindi rigettato, con compensazione delle spese deldoppio grado di giudizio.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di cinque motivi (ricorsonotificato il 25 luglio 2018).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Con decreto del 15 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve essere dichiarata l’estinzione del giudizio,conformemente alla richiesta di parte ricorrente.Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha provvedutoad iscrivere a ruolo le sanzioni di cui all’atto di irrogazione n.TF7IR0100004/2016, cui si riferisce la sentenza oggetto delpresente giudizio di legittimità.La società ricorrente, avvalendosi delle disposizioni didefinizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellariscossione di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della 29dicembre 2022, n. 197 (c.d. Rottamazione-quater), haprovveduto a richiedere all’Agente della riscossione l’accessoalla definizione del predetto carico.R.G. N. 22170/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22170/2018Numero sezionale 2997/2026Numero di raccolta generale 18690/2026Data pubblicazione 09/06/2026La società ha quindi documentato l’avvenuta definizioneagevolata della cartella di pagamento che si riferisce all’avvisodi irrogazione sanzioni impugnato.Vi è piena corrispondenza degli atti (la cartella rottamata siriferisce all’avviso di irrogazioni sanzioni impugnato; larichiesta di definizione agevolata riguarda esattamente quellacartella; risulta avvenuto il pagamento richiesto dalconcessionario per la riscossione).Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.Spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 22170/2018 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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