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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21797/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la prova dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione di assegni di provenienza illecita nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato medesimo, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede poiché meramente ripetitivi, a fronte di una motivazione nella quale i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità, le doglianze difensive dell'appello che, riproposte in questa sede, risultano prive di efficace critica di legittimità (incentrata su categoria quali la manifesta illogicità o la contraddittorietà motivazionale, nemmeno evocate in questa sede) e si risolvono in sostanza nella formulazione di ipotesi prive di concretezza e fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la prova dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione di assegni di provenienza illecita nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato medesimo, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede poiché meramente ripetitivi, a fronte di una motivazione nella quale i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità, le doglianze difensive dell'appello che, riproposte in questa sede, risultano prive di efficace critica di legittimità (incentrata su categoria quali la manifesta illogicità o la contraddittorietà motivazionale, nemmeno evocate in questa sede) e si risolvono in sostanza nella formulazione di ipotesi prive di concretezza e fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio
Sentenza Cassazione n. 21797/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris