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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24197/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5004/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaA.

Bertoloni , n. 27 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaDonatello, n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Ancona n. 2778/18 , depositata il 3 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di fiduciaria di [OSCURATO:PERSONA], socia dell'[OSCURATO:SOCIETA]., convenne in giudizio la società, per sentir accertare l'invalidità della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci il 26 settembre 2006, con cui erano state revocate le modifiche statutarie appro- vate con delibera del 3 luglio 2006; che si costituì l'[OSCURATO:SOCIETA], ed eccepì il difetto di legittimazione dell'attricee l'infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale l'accerta- mento della legittimità della delibera e dell'inefficacia del recesso; che con sentenza del 9 giugno 2012 il Tribunale di Macerata accolse la domandaprincipale, dichiarando nulla la delibera impugnata e rigettando la domanda riconvenzionale; che sull'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA], si costituìin giudizio la Guz- zini, in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA], per effetto del ritra- sferimento delle azioni alla stessa intestate, avvenuto nelle more del giudizio di primo grado; che, con sentenza del 3 dicembre 2018, la Corte d'appello di Anconaha dichiarato il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera, nonché la validità della stessa e l'inefficacia del recesso; che avverso la predetta sentenza la Guzzini ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria, cui l'[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentalecondizionato, articolato in tre motivi ed anch'esso illustrato con memoria, mentre la Fidu- ciaria Marche non ha svolto attività difensiva.

Considerato che, con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente de- nuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2377 e 2473-bis cod. civ., osservando che, nell'escludere la legittimazione ad impugnare la delibera con cui erano state revocate le modifiche statutarie, la sentenza impugnata non ha considerato che, per effetto dell'inefficacia del recesso, essa ricorrente aveva riacquistato tutti i diritti riconducibili alla qualità di socia, per l'intera partecipazione sociale; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. civ., rile- vando che la motivazione risulta illogica e contraddittoria, nella partein cui afferma per un verso che la delibera di revoca delle modifiche statutarie ha privato di efficacia il recesso di essa ricorrente, restituendole la pienezza della sua posizione sociale, e per altro verso che a seguito del recesso essa ricor- rente ha perso lo statusdi socia, ivi compresa la legittimazione ad impugnare la delibera; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nell'esclu- dere la legittimazione del socio receduto ad impugnare la delibera avente ad oggetto la revoca di quella che ha determinato il recesso, la Corte territoriale non ha considerato che tale impugnazione costituisce uno strumento di tutela dell'interesse alla cristallizzazione degli effetti del recesso, e quindi alla liqui- dazione della quota sociale; che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 cod. proc. civ., ribadendo che la legittimazione del socio receduto ad impugnare la delibera di revoca o modifica adottata ai sensi dello art. 2437-biscod. civ. dev'essere riconosciuta indipendentemente dall'effica- cia immediata o differita del recesso, dal momento che la predetta delibera costituisce il presupposto di validità dello scioglimento del rapporto sociale; che con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato , la contro ri- corrente deduce la violazione ola falsa applicazione degli artt. 2377 e 2378, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 111 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sopravvenuta inammissibilità della impugnazione per difetto della qualità di sociadella Guzzini e, in subordine, per difetto del quorumprevisto dal terzo comma dell'art. 2377 cit., e s oste- nendoche il ritrasferimento delle azioni nelle more del giudizio d'impugna- zione non comporta una successione nel diritto controverso, restando l'impu- gnazione finalizzata alla sola tutela risarcitoria, ed essendo comunque pre- clusa la tutela reale, ove, come nella specie, il socio alienante abbia perso il possesso del numero di azioni richiesto dal terzo comma dell'art. 2377;che con il secondo motivo,la contro ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2372 cod. civ. e dell'art. 14 disp. prel. cod. c iv., sostenendo che la validità della delibera impugnata non era inficiata dalla partecipazione al voto di [OSCURATO:PERSONA], non esistendo alcuna norma che vieti al socio che sia anche dipendente della società di partecipare all'assem- blea in rappresentanza di altri soci, e non essendo applicabile l'art. 2372, quinto comma, cod. civ, il quale si riferisce esclusivamente ai dipendenti che, non essendo soci, possono subire un condizionamento derivante dal rapporto di lavoro subordinato; che con il terzo motivo, la controricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1703-1741 cod. civ.e della legge 23 novembre 1939, n. 1966, insistendo sull'inefficacia del recesso esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA], in virtù della duplice considerazione che il rapporto fiduciario inter- corrente tra quest'ultima e la Guzzini comportava la spettanza alla fiduciante della posizione sostanziale di socia, con l'attribuzione alla fiduciaria dell'eser- cizio dei relativi diritti e poteri, riconducibile alla figura del mandato, e che, non essendo stato conferito alla mandataria il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, la stessa non era legittimata all'esercizio del diritto di recesso; che la questione posta dal ricorso consiste nello stabilire se il socio che abbia esercitato il diritto di recesso da una società di capitali, ai sensi dell'art. 2437-biscod. civ., a seguito dell'adozione da parte dell'assemblea di una de- liberazione di modificazione dello statuto sociale, sia legittimato, in caso di revoca della medesima deliberazione, ad impugnare la delibera di revoca; chela sentenza impugnata ha risolto la questione in senso negativo, af- fermando che il recesso costituisce un negozio unilaterale recettizio, imme- diatamente efficace quando sia venuto a conoscenza della società, e produt- tivo della perdita della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali; che, in proposito, la Corte d'appello ha richiamato una pronunciadi legit- timità, secondo cui il recessoda una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione so- spensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conse- guenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status sociinonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie(cfr. Cass., Sez.

VI, 11/09/2017, n. 21036; nel medesimo senso, in precedenza, Cass., Sez.

I, 8/03/2013, n. 5836; 24/09/2009, n. 20544); che la stessa sentenza impugnata ha segnalatoperaltro l'esistenza di un precedentedi segno contrario, in materia di società di capitali, ma relativo alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della riforma delle società e non massimato con riguardo all'esercizio dei diritti sociali, secondo cui il recesso, pur producendo immediatamente i propri effetti, non comporta la perdita della qualità di socio fino al momento in cui non si sia concluso il procedimento di liquidazione e rimborso della quota, con la conseguenza che il socio può continuare ad esercitare i propri diritti sociali(cfr. Cass., Sez.

I, 19/03/2004, n. 5548); che la complessità della predetta questione, in ordine alla quale siregi- strano opinioni divergenti anche in dottrina, sia con riguardo all'efficacia im- mediata del recesso, sia con riguardo all'individuazione della decorrenza dei suoi effetti, induce a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5004/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaA. Bertoloni , n. 27 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaDonatello, n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Ancona n. 2778/18 , depositata il 3 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di fiduciaria di [OSCURATO:PERSONA], socia dell'[OSCURATO:SOCIETA]., convenne in giudizio la società, per sentir accertare l'invalidità della deliberazione adottata dall'assemblea dei soci il 26 settembre 2006, con cui erano state revocate le modifiche statutarie appro- vate con delibera del 3 luglio 2006; che si costituì l'[OSCURATO:SOCIETA], ed eccepì il difetto di legittimazione dell'attricee l'infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale l'accerta- mento della legittimità della delibera e dell'inefficacia del recesso; che con sentenza del 9 giugno 2012 il Tribunale di Macerata accolse la domandaprincipale, dichiarando nulla la delibera impugnata e rigettando la domanda riconvenzionale; che sull'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA], si costituìin giudizio la Guz- zini, in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA], per effetto del ritra- sferimento delle azioni alla stessa intestate, avvenuto nelle more del giudizio di primo grado; che, con sentenza del 3 dicembre 2018, la Corte d'appello di Anconaha dichiarato il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera, nonché la validità della stessa e l'inefficacia del recesso; che avverso la predetta sentenza la Guzzini ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria, cui l'[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentalecondizionato, articolato in tre motivi ed anch'esso illustrato con memoria, mentre la Fidu- ciaria Marche non ha svolto attività difensiva. Considerato che, con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente de- nuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2377 e 2473-bis cod. civ., osservando che, nell'escludere la legittimazione ad impugnare la delibera con cui erano state revocate le modifiche statutarie, la sentenza impugnata non ha considerato che, per effetto dell'inefficacia del recesso, essa ricorrente aveva riacquistato tutti i diritti riconducibili alla qualità di socia, per l'intera partecipazione sociale; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. civ., rile- vando che la motivazione risulta illogica e contraddittoria, nella partein cui afferma per un verso che la delibera di revoca delle modifiche statutarie ha privato di efficacia il recesso di essa ricorrente, restituendole la pienezza della sua posizione sociale, e per altro verso che a seguito del recesso essa ricor- rente ha perso lo statusdi socia, ivi compresa la legittimazione ad impugnare la delibera; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nell'esclu- dere la legittimazione del socio receduto ad impugnare la delibera avente ad oggetto la revoca di quella che ha determinato il recesso, la Corte territoriale non ha considerato che tale impugnazione costituisce uno strumento di tutela dell'interesse alla cristallizzazione degli effetti del recesso, e quindi alla liqui- dazione della quota sociale; che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 cod. proc. civ., ribadendo che la legittimazione del socio receduto ad impugnare la delibera di revoca o modifica adottata ai sensi dello art. 2437-biscod. civ. dev'essere riconosciuta indipendentemente dall'effica- cia immediata o differita del recesso, dal momento che la predetta delibera costituisce il presupposto di validità dello scioglimento del rapporto sociale; che con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato , la contro ri- corrente deduce la violazione ola falsa applicazione degli artt. 2377 e 2378, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 111 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sopravvenuta inammissibilità della impugnazione per difetto della qualità di sociadella Guzzini e, in subordine, per difetto del quorumprevisto dal terzo comma dell'art. 2377 cit., e s oste- nendoche il ritrasferimento delle azioni nelle more del giudizio d'impugna- zione non comporta una successione nel diritto controverso, restando l'impu- gnazione finalizzata alla sola tutela risarcitoria, ed essendo comunque pre- clusa la tutela reale, ove, come nella specie, il socio alienante abbia perso il possesso del numero di azioni richiesto dal terzo comma dell'art. 2377;che con il secondo motivo,la contro ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2372 cod. civ. e dell'art. 14 disp. prel. cod. c iv., sostenendo che la validità della delibera impugnata non era inficiata dalla partecipazione al voto di [OSCURATO:PERSONA], non esistendo alcuna norma che vieti al socio che sia anche dipendente della società di partecipare all'assem- blea in rappresentanza di altri soci, e non essendo applicabile l'art. 2372, quinto comma, cod. civ, il quale si riferisce esclusivamente ai dipendenti che, non essendo soci, possono subire un condizionamento derivante dal rapporto di lavoro subordinato; che con il terzo motivo, la controricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1703-1741 cod. civ.e della legge 23 novembre 1939, n. 1966, insistendo sull'inefficacia del recesso esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA], in virtù della duplice considerazione che il rapporto fiduciario inter- corrente tra quest'ultima e la Guzzini comportava la spettanza alla fiduciante della posizione sostanziale di socia, con l'attribuzione alla fiduciaria dell'eser- cizio dei relativi diritti e poteri, riconducibile alla figura del mandato, e che, non essendo stato conferito alla mandataria il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, la stessa non era legittimata all'esercizio del diritto di recesso; che la questione posta dal ricorso consiste nello stabilire se il socio che abbia esercitato il diritto di recesso da una società di capitali, ai sensi dell'art. 2437-biscod. civ., a seguito dell'adozione da parte dell'assemblea di una de- liberazione di modificazione dello statuto sociale, sia legittimato, in caso di revoca della medesima deliberazione, ad impugnare la delibera di revoca; chela sentenza impugnata ha risolto la questione in senso negativo, af- fermando che il recesso costituisce un negozio unilaterale recettizio, imme- diatamente efficace quando sia venuto a conoscenza della società, e produt- tivo della perdita della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali; che, in proposito, la Corte d'appello ha richiamato una pronunciadi legit- timità, secondo cui il recessoda una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione so- spensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conse- guenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status sociinonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie(cfr. Cass., Sez. VI, 11/09/2017, n. 21036; nel medesimo senso, in precedenza, Cass., Sez. I, 8/03/2013, n. 5836; 24/09/2009, n. 20544); che la stessa sentenza impugnata ha segnalatoperaltro l'esistenza di un precedentedi segno contrario, in materia di società di capitali, ma relativo alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della riforma delle società e non massimato con riguardo all'esercizio dei diritti sociali, secondo cui il recesso, pur producendo immediatamente i propri effetti, non comporta la perdita della qualità di socio fino al momento in cui non si sia concluso il procedimento di liquidazione e rimborso della quota, con la conseguenza che il socio può continuare ad esercitare i propri diritti sociali(cfr. Cass., Sez. I, 19/03/2004, n. 5548); che la complessità della predetta questione, in ordine alla quale siregi- strano opinioni divergenti anche in dottrina, sia con riguardo all'efficacia im- mediata del recesso, sia con riguardo all'individuazione della decorrenza dei suoi effetti, induce a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro
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