CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9424-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021 n. 09424 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- nonchè contro -intimati - avverso la sentenza n. 2406/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, dell’odierna parte controricorrente, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2011, per l'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo; 2.per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come «in assenza di prova da parte dell’Istituto del fatto che l’attività (fosse) stata svolta in modo non occasionale» e valutata «del resto» quale indice di attività occasionale «l’esiguità del reddito annuale», ampiamente inferiore ad Euro 5.000,00, non sussistesse l’obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPSda parte dell’avv.to Martino; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’avvocato ha resistito con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ. Ric. 2021 n. 09424 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l’unico motivo di ricorso l'INPS - ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell’art. 21, comma 8, della legge nr. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l’obbligo di versamento della contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’ammontare del reddito conseguito dal professionista nell’anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est: Euro 5.000,00); 6. l’Istituto ha dedotto che, viceversa, sussistevano circostanze obiettive da cui presumere l’abitualità dell’attività libero- professionale (l’iscrizione del professionista, prima alla pratica avvocati [OSCURATO:PERSONA] e, poi, all’Albo degli Avvocati, la produzione di redditi da lavoro autonomo, la titolarità della partita IVA) con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione separata; 7. il ricorso è inammissibile; 8. questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); 9. dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma Ric. 2021 n. 09424 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo; 10. a tali principi si è uniformata la Corte di appello , la cui decisioneè dunque immune dai mossi rilievi; 11. i giudici , infatti, hanno accertato, alla stregua degli elementi di causa, la non abitualità dell’attività professionale svolta; in particolare, ai fini dell’espresso giudizio di merit o, la Corte territoriale ha considerato la circostanza di fatto rappresentata dall’entità del reddito annuale prodotto («ampiamente inferiore ad Euro 5.000,00») e valorizzato i l mancato assolvimento, da parte dell’INPS, dell’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva; 12. il motivo di ricorso , che sub specie di violazione di legge investe, invece, l’espresso accertamento di merito , non è argomentato secondo il paradigma normativo dell’art. 360 nr.5 cod. proc. civ.(Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., sez.un., nn. 19881 e25008 del 2014, nr. 417 del 2015, e plurime conformi delle Sezioni semplici), peraltro, nella specie, neppure deducibile,in presenza di pronuncia cd. doppia conforme; 13. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; 14. l e spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 15. non si ravvisano i presupposti per la condanna alrisarcimento dei danni da lite temeraria richiesto dal controricorrente, discendendo l’accertamento della responsabilità Ric. 2021 n. 09424 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- aggravata ex art. 96 cod.proc.civ. « esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass., Sez. U., n. 25041 del 2021); 16. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv.to A. Principato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell