CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del Marinelli per il delitto di violenza privata; Considerato che l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del reato di violenza privata non essendo emersa alcuna coercizione dello stesso, né per condurlo presso la sua abitazione né rispetto alla necessità di riportare le sue richieste all'armatore; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato alla luce della congrue argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha confermato al responsabilità penale del ricorrente, ponendo in rilievo che la persona offesa, già vittima di precedenti estorsioni, aveva compreso dalle modalità con cui era stato"convocato" dall'imputato e dai toni utilizzati nella loro conversazione, che questi si era fatto portatore della volontà dei malavitosi di Brindisi e, dunque, si era rivolto all'armatore per fare, come richiesto, da intermediario; Ritenuto dunque tale motivo inammissibile poiché pretende, a fronte di una congrua motivazione della decisione impugnata sulle analoghe censure spiegate in appello, una rinnovata valutazione delle prove che è preclusa in sede di legittimità se il ragionamento seguito dal giudice di merito è, come nella fattispecie in esame, privo di manifesti vizi di logicità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M