CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34357/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze, divenute irrevocabili, emesse: a) il 19 dicembre 2011 dalla Corte di assise di appello di Palermo; b) il 15 novembre 2016 dalla Corte di assise di appello di Palermo; c) il 25 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Palermo. 2. Con ordinanza del 29 settembre 2023, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, sulla base del rilievo che il vincolo della continuazione fra i predetti reati era stato già riconosciuto con sentenze emesse in esito a giudizi di cognizione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, affermando che nel caso in esame non sussisteva alcuna preclusione processuale all'accoglimento dell'istanza, poiché la continuazione, in fase di cognizione, non era stata riconosciuta fra tutti i reati oggetto dell'istanza. Lamentava, inoltre, errori di diritto nella rideterminazione della pena in fase di cognizione a seguito del riconoscimento del vincolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Rv. 284264 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio. Dall'esame dell'ordinanza emerge, infatti, che il vincolo della continuazione fra i reati oggetto dell'istanza è stato riconosciuto in esito a giudizi di cognizione e 2 » le indicazioni dell'ordinanza su tale profilo non sono adeguatamente contrastate nel ricorso per cassazione ora in valutazione. In realtà, il giudice dell'esecuzione non poteva rivedere in senso migliorativo, per il condannato, le statuizioni adottate con le sentenze emesse dai giudici della cognizione in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento, con tali sentenze, della continuazione fra i reati. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos