CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 38962/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di misure alternative alla detenzione avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che l'ordinanza suddetta sia affetta da nullità derivante dalla mancanza di notifica dell'avviso della relativa udienza camerale al difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che in materia di <-5 procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. - è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997-01). 1.2. Nel caso ora in esame, non risulta dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale venne trattata l'istanza di concessione di misure alternative in esame, sia stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva presentato l'istanza quale difensore, né risulta che lo stesso abbia partecipato a detta udienza. 1.3. In applicazione del richiamato principio, in detta situazione risulta violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza in questione, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza menzionata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 18 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]