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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 39173/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Frosinone, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Frosinone ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Cassino in data 16 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., indagato del reato di cui agli art. 679 cod. pen. e 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché deteneva materiale esplodente - gpl a uso domestico, gasolio agricolo e gasolio per navi - in cisterne site nell'area nella disponibilità della società.

2. Il ricorrente ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge perché mancava il fumus dei reati contestati.

In particolare, nega che le bombole dì gas fossero un rifiuto.

Con il secondo lamenta la violazione di legge perché aveva informato i Vigili del fuoco della disponibilità di materiale esplodente, allorché aveva chiesto il rinnovo del certificato di prevenzione antincendio, precedentemente revocato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto su profili già adeguatamente vagliati e risolti dal Tribunale del riesame.

Dalle indagini è emerso che in data 30 settembre 2018 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva revocato al ricorrente l'autorizzazione all'esercizio del deposito commerciale di prodotti energeticí ad accìsa assolta, per mancato rispetto delle prescrizione in materia antincendio e dei requisiti dì sicurezza del deposito oltre all'assenza dei presupposti della SCIA e del CPI anche con riferimento al gasolio, dandone avviso alla Guardia di finanza e ai Vigili del fuoco per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva quindi potuto constatare che il gasolio era conservato in due cisterne corrose dalla ruggine in spregio delle misure di sicurezza.

Considerato che la revoca aveva avuto effetto immediato, il materiale combustibile detenuto nelle due cisterne arrugginite erano da considerarsi rifiuti speciali accumulati in maniera incontrollata da almeno tre anni.

Di qui il fumus del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.

Corretta è anche la motivazione in merito al fumus del reato dell'art. 679 cod. pen., dal momento che il Tribunale del riesame ha evidenziato che il ricorrente aveva fatto la comunicazione della detenzione del materiale esplodente dopo tre anni, laddove il reato era a consumazione istantanea e quindi già perfezionatosi con la revoca delle autorizzazioni.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Frosinone, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Frosinone ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Cassino in data 16 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., indagato del reato di cui agli art. 679 cod. pen. e 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché deteneva materiale esplodente - gpl a uso domestico, gasolio agricolo e gasolio per navi - in cisterne site nell'area nella disponibilità della società. 2. Il ricorrente ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché mancava il fumus dei reati contestati. In particolare, nega che le bombole dì gas fossero un rifiuto. Con il secondo lamenta la violazione di legge perché aveva informato i Vigili del fuoco della disponibilità di materiale esplodente, allorché aveva chiesto il rinnovo del certificato di prevenzione antincendio, precedentemente revocato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto su profili già adeguatamente vagliati e risolti dal Tribunale del riesame. Dalle indagini è emerso che in data 30 settembre 2018 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva revocato al ricorrente l'autorizzazione all'esercizio del deposito commerciale di prodotti energeticí ad accìsa assolta, per mancato rispetto delle prescrizione in materia antincendio e dei requisiti dì sicurezza del deposito oltre all'assenza dei presupposti della SCIA e del CPI anche con riferimento al gasolio, dandone avviso alla Guardia di finanza e ai Vigili del fuoco per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva quindi potuto constatare che il gasolio era conservato in due cisterne corrose dalla ruggine in spregio delle misure di sicurezza. Considerato che la revoca aveva avuto effetto immediato, il materiale combustibile detenuto nelle due cisterne arrugginite erano da considerarsi rifiuti speciali accumulati in maniera incontrollata da almeno tre anni. Di qui il fumus del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. Corretta è anche la motivazione in merito al fumus del reato dell'art. 679 cod. pen., dal momento che il Tribunale del riesame ha evidenziato che il ricorrente aveva fatto la comunicazione della detenzione del materiale esplodente dopo tre anni, laddove il reato era a consumazione istantanea e quindi già perfezionatosi con la revoca delle autorizzazioni. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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