CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33286/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 7 novembre 2022 dal Tribunale di Asti in ordine a due reati di furto pluriaggravato. Ritenuto che i due motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi A e B) non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere do glianze in punto di fatto, nonché volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te