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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23629/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 13489-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE intimata Avverso la sentenza n. 692 del 2019 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 24 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.

Roma, 20agosto 2025 Il Consigliere delegato Ang

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 13489-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE intimata Avverso la sentenza n. 692 del 2019 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 24 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 20agosto 2025 Il Consigliere delegato Ang
Sentenza Cassazione n. 23629/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris