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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2022

Cassazione n. 28776/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 20/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione presentate da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano il 19/06/2013, irrevocabile il 20/11/2014, con la quale il predetto era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di cui ai capi H1, H2, Li, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, M.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi alla verifica delle condizioni per poter accedere alla fase di merito della revisione, previa verifica, quindi, dell'ammissibilità dell'istanza, avendo, al contrario, valutato la prova nuova in assenza del contraddittorio ed in violazione dei criteri indicato dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

L'istanza di revisione - peraltro limitata ai soli capi da Li a L8, relativi ad una rapina tentata, aggravata dall'uso delle armi, ai danni di un furgone blindato, in cui aveva trovato la morte la guardia giurata che guidava il furgone, avendo il Sabister e gli altri correi ingaggiato un conflitto a fuoco con le Forze dell'ordine intervenute, fuggendo a bordo di auto rubate - era fondata sulla dedotta carenza di individuazione del Sabister da parte dei testi e sulla prova nuova, costituita dalla documentazione sanitaria che avrebbe documentato come il Sabister, il giorno del fatto, si trovasse in Catania per ritirare l'esito di accertamenti diagnostici eseguito dal padre.

L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto delle due fasi in cui si articola, eventualmente, il procedimento di revisione - fase rescindente e fase rescissoria -, anche alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, ha considerato come, nella specie, le prospettazioni difensive costituissero, da un lato, la riproposizione dei motivi di appello, già analiticamente vagliati dalla Corte di Assise di Appello con la sentenza del 19/06/2013 e, dall'altro, la evidente inidoneità del documento costituente la prova nuova a contrastare le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito.

Il provvedimento impugnato, quindi, ha anzitutto ripercorso l'intero compendio probatorio, ricordando come il Sabister fosse già stato t:ratto in arresto e condannato in via definitiva, all'epoca del giudizio di appello, per un altro episodio di tentata rapina ai danni di un furgone portavalori, e non avesse presentato istanza di revisione in relazione alla condanna per la partecipazione ad associazione a delinquere finalizzate alle rapine ai danni di furgoni portavalori (capo M); inoltre, è stato evidenziato come, in occasione dell'arresto, fosse stata sequestrata una scheda telefonica attribuita al Sabister e come fossero stati sviluppati i tabulati, che avevano collocato il predetto in prossimità del luogo dei fatti oggetto di revisione, essendosi il Sabister spostato da Catania dopo essere stato contattato dal Magistrelli, uno degli organizzatori delle rapine, non avendo il ricorrente mai contestato la disponibilità della scheda telefonica, né avendo mai fornito spiegazioni plausibili circa i suoi spostamento a nord, avendo ammesso anche il Magistrelli di aver parlato con il Sabister sul numero della scheda a quest'ultimo attribuita.

Quanto alla prova nuova, il provvedimento impugnato ha evidenziato come essa non fosse neanche astrattamente idonea a dimostrare che il giorno dell'assalto al furgone portavalori - il 02/11/2006 - il Sabister si trovasse a Catania, consistendo tale prova nel consenso informato in riferimento ad esami diagnostici, che reca in calce la sottoscrizione del padre del Sabister e la data del 02/11/2006, in cui doveva eseguirsi l'esame; tale documento reca anche altra firma, sotto la dicitura "firma del paziente o delegato" che non risulta affatto leggibile e, come tale, non riconducibile al Sabister; in ogni caso, ha aggiunto la Corte territoriale, se anche la sottoscrizione appartenesse al Sabister, ciò non prova affatto che egli si trovasse a Catania il 02/11/2006, data dell'esecuzione dell'esame strumentale.

Sulla scorta di tali argomentazioni è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione.

Appare incontestabile che, in tema di revisione, il giudice di merito abbia preliminarmente il limitato compito di valutare in astratto l'idoneità dimostrativa dei nuovi elementi, nel senso di considerare se essi abbiano, ove eventualmente accertati, la capacità di condurre al proscioglimento del condannato attraverso il riesame di tutte le prove; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, non può che riguardare la capacità dimostrativa del complesso probatorio, inclusivo delle prove vecchie e di quelle nuove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, non può che riguardare la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, con esclusione di ogni anticipazione dell'apprezzamento di merito,, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti ( Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 15/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275619; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente compiuto detto vaglio anticipato, alla stregua della illustrata motivazione, osservando che le doglianze, da un lato, rappresentavano la riproposizione dei motivi di gravame, e, dall'altro, la prova nuova appariva ictu ocu/i inconferente ed inidonea.

Detta motivazione appare del tutto coerente con il citato compito del giudice di merito in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione:pacificamente, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067; Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281772; Sez. 5, sentenza n. 24682 del 15/(:15/2014, Ghiro, Rv. 260005).

Ne deriva, pertanto, la coerenza della motivazione dell'ordinanza in esame con gli illustrati principi e la conseguente inammissibilità dei ricorsi.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 20/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione presentate da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano il 19/06/2013, irrevocabile il 20/11/2014, con la quale il predetto era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di cui ai capi H1, H2, Li, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, M. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi alla verifica delle condizioni per poter accedere alla fase di merito della revisione, previa verifica, quindi, dell'ammissibilità dell'istanza, avendo, al contrario, valutato la prova nuova in assenza del contraddittorio ed in violazione dei criteri indicato dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. L'istanza di revisione - peraltro limitata ai soli capi da Li a L8, relativi ad una rapina tentata, aggravata dall'uso delle armi, ai danni di un furgone blindato, in cui aveva trovato la morte la guardia giurata che guidava il furgone, avendo il Sabister e gli altri correi ingaggiato un conflitto a fuoco con le Forze dell'ordine intervenute, fuggendo a bordo di auto rubate - era fondata sulla dedotta carenza di individuazione del Sabister da parte dei testi e sulla prova nuova, costituita dalla documentazione sanitaria che avrebbe documentato come il Sabister, il giorno del fatto, si trovasse in Catania per ritirare l'esito di accertamenti diagnostici eseguito dal padre. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto delle due fasi in cui si articola, eventualmente, il procedimento di revisione - fase rescindente e fase rescissoria -, anche alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, ha considerato come, nella specie, le prospettazioni difensive costituissero, da un lato, la riproposizione dei motivi di appello, già analiticamente vagliati dalla Corte di Assise di Appello con la sentenza del 19/06/2013 e, dall'altro, la evidente inidoneità del documento costituente la prova nuova a contrastare le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito. Il provvedimento impugnato, quindi, ha anzitutto ripercorso l'intero compendio probatorio, ricordando come il Sabister fosse già stato t:ratto in arresto e condannato in via definitiva, all'epoca del giudizio di appello, per un altro episodio di tentata rapina ai danni di un furgone portavalori, e non avesse presentato istanza di revisione in relazione alla condanna per la partecipazione ad associazione a delinquere finalizzate alle rapine ai danni di furgoni portavalori (capo M); inoltre, è stato evidenziato come, in occasione dell'arresto, fosse stata sequestrata una scheda telefonica attribuita al Sabister e come fossero stati sviluppati i tabulati, che avevano collocato il predetto in prossimità del luogo dei fatti oggetto di revisione, essendosi il Sabister spostato da Catania dopo essere stato contattato dal Magistrelli, uno degli organizzatori delle rapine, non avendo il ricorrente mai contestato la disponibilità della scheda telefonica, né avendo mai fornito spiegazioni plausibili circa i suoi spostamento a nord, avendo ammesso anche il Magistrelli di aver parlato con il Sabister sul numero della scheda a quest'ultimo attribuita. Quanto alla prova nuova, il provvedimento impugnato ha evidenziato come essa non fosse neanche astrattamente idonea a dimostrare che il giorno dell'assalto al furgone portavalori - il 02/11/2006 - il Sabister si trovasse a Catania, consistendo tale prova nel consenso informato in riferimento ad esami diagnostici, che reca in calce la sottoscrizione del padre del Sabister e la data del 02/11/2006, in cui doveva eseguirsi l'esame; tale documento reca anche altra firma, sotto la dicitura "firma del paziente o delegato" che non risulta affatto leggibile e, come tale, non riconducibile al Sabister; in ogni caso, ha aggiunto la Corte territoriale, se anche la sottoscrizione appartenesse al Sabister, ciò non prova affatto che egli si trovasse a Catania il 02/11/2006, data dell'esecuzione dell'esame strumentale. Sulla scorta di tali argomentazioni è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione. Appare incontestabile che, in tema di revisione, il giudice di merito abbia preliminarmente il limitato compito di valutare in astratto l'idoneità dimostrativa dei nuovi elementi, nel senso di considerare se essi abbiano, ove eventualmente accertati, la capacità di condurre al proscioglimento del condannato attraverso il riesame di tutte le prove; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, non può che riguardare la capacità dimostrativa del complesso probatorio, inclusivo delle prove vecchie e di quelle nuove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, non può che riguardare la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, con esclusione di ogni anticipazione dell'apprezzamento di merito,, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti ( Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 15/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275619; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente compiuto detto vaglio anticipato, alla stregua della illustrata motivazione, osservando che le doglianze, da un lato, rappresentavano la riproposizione dei motivi di gravame, e, dall'altro, la prova nuova appariva ictu ocu/i inconferente ed inidonea. Detta motivazione appare del tutto coerente con il citato compito del giudice di merito in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione:pacificamente, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067; Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281772; Sez. 5, sentenza n. 24682 del 15/(:15/2014, Ghiro, Rv. 260005). Ne deriva, pertanto, la coerenza della motivazione dell'ordinanza in esame con gli illustrati principi e la conseguente inammissibilità dei ricorsi. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.