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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13129/2026

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a dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e FabriziaSenofonte;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2541/2023depositata il 19/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026Alberto Merzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi diAngelo Merzi, convenivano innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] laregione [OSCURATO:SOCIETA] per sentire accertare l’intervenuto acquistodella proprietà, in forza di usucapione ultraventennale, di una porzionedi terreno sito nel comune di Canossa censito al catasto al fg. 4 mapp.144 e 146.Esponevano gli attori di essere comproprietari, in ragione disuccessione legittima, di un fabbricato (acquistato dal de cuius con attopubblico il 12.08.1967) da decenni adibito a forno, che insiste perl’estensione di 18,55 mq sulla particella catastalmente identificata dalmapp. 148 (area ferroviaria), fg. 4 del Comune di Canossa (RE), e ditale area chiedevano la dichiarazione di intervenuta usucapione.Costituitasi, la regione [OSCURATO:SOCIETA] rilevava che la porzione delfabbricato già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] insisteva senza titolo su benedemaniale, come documentato dal verbale di consegna del 10.12.2003,con il quale detta porzione era stata trasferita dal Demanio dello [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; trasferimento ratificatocon voltura automatica del 25 maggio 2015 con destinazione «206Accertata la natura demaniale del bene sul quale il fabbricatoinsisteva in parte, il Tribunale di Bologna rigettava la domanda diusucapione.Il provvedimento del primo giudice veniva appellato dagli erediMerzi innanzi alla Corte d’Appello di Bologna che rigettavaintegralmente il gravame, sostenendo quanto segue:- è incontestato che il fabbricato di proprietà Merzi nel tempo èstato modificato e che l’ampliamento realizzato - per il quale nonrisultano essere stati rilasciati titoli abilitativi edilizi - ha invaso l’areaNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026ferroviaria occupando senza titolo una porzione del mappale 148 permq 18,55, di natura incontestabilmente demaniale poiché risulta dagliDemanio dello Stato al Demanio della Regione [OSCURATO:SOCIETA];- non si rinvengono atti dell’autorità amministrativa che abbianocontenuto e significato di elementi idonei a ritenere configurabile lasdemanializzazione tacita dell’area in esame;- dagli atti del primo grado emerge altresì che durante ilsopralluogo finalizzato al rilievo dell’area occupata senza titolo, laRegione riscontrò che l’ubicazione del fabbricato, in relazione alladistanza dal binario e dal piede della scarpata, non consentiva l’ipotesidi sdemanializzazione.Avverso la pronuncia in epigrafe propongono ricorso per cassazioneMerzi Gigliola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo adue motivi e illustrandolo con memoria.Resiste la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso illustrato damemoria.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, è opportuno precisare che, a seguito delladecisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U., n. 9611del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione - qualecomponente del Collegio che definisce il giudizio - del ConsigliereDelegato proponente, ex art. 380-bis c.p.c., non rileva quale ragionedi incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52c.p.c.Tanto precisato, è ora possibile esaminare i motivi del ricorso.Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/20262.

Con il primo si deduce violazione e/o erronea applicazione dinorme di diritto con riferimento specifico all’art. 112 c.p.c. relativo allacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; nonché violazione e/oerronea applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Con due diverse censurelamentano i ricorrenti innanzitutto l’omesso esame, nella sentenzaimpugnata, di due motivi di gravame, riguardanti l’uno l’erroneaapplicazione dell’art. 281-sexies c.p.c., l’altro l’irrilevanza ai finidecisori del requisito della piena consapevolezza degli attori dellasituazione di abusiva occupazione del terreno.

Con la seconda censurasi evidenzia la nullità della pronuncia d’appello in quanto redatta allapresenza nel collegio di secondo grado del medesimo giudice (dott.ssaLuisa [OSCURATO:PERSONA]) che aveva redatto la sentenza di primo grado impugnatae, ciò, nonostante il tentativo tardivo di astensione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile nella parte in cui veicola la prima censura riportata«doppia conforme», atteso che la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado nelleargomentazioni sottese alla ragione principale del rigetto - in relazioneai fatti principali oggetto della causa - fondato sulla qualificazione didemanialità della porzione di terreno insistente, solo per 18,55 mq, suuna più ampia area ferroviaria del demanio regionale (comecorrettamente affermato in sentenza, pag. 4) sul quale era statorealizzato l’ampliamento del fabbricato.Sotto il profilo della violazione di legge, sono infondate entrambele censure.Quanto all’omessa pronuncia sulle altre due questioni sollevate conl’atto di appello (scelta processuale del primo giudice di procedere exNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026art. 281-bis c.p.c., senza aver disposto lo scambio delle comparseconclusionali e delle memorie di replica; irrilevanza della pienaconsapevolezza degli attori, e prima ancora del loro dante causa, dellasituazione di abusiva occupazione del terreno, anche ai sensi dell’art.112 c.p.c.): la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenereche il giudice del merito non sia tenuto a confutare tutte le singoleargomentazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga le ragionidella propria decisione in modo da far comprendere l’iter logico-giuridico seguito.

Sicché, se la decisione finale si basa su unaricostruzione dei fatti o una interpretazione del diritto che escludenecessariamente la validità di un motivo non trattato, tale motivo siintende respinto (Sez.

Lav., n. 3232 del 05/02/2024; Sez. 5, n. 22028del 12/07/2022; Sez. 6-1, n. 25509 del 02/12/2014).Quanto alla nullità della sentenza impugnata per errata costituzionedel giudice (stante l'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma1, n. 4, c.p.c. per il giudice che abbia conosciuto della stessa causacome magistrato in altro grado), giova precisare innanzitutto che ilgiudice [OSCURATO:PERSONA] (estensore della sentenza di primo grado) non erapresente all’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, perchési era già astenuta nella seconda rimessione in istruttoria.

A talproposito, è utile ricordare che il Collegio è validamente costituitoallorché i suoi membri nominativamente indicati nell'intestazione dellasentenza coincidano con i nomi di coloro che hanno assistito all'udienzadi discussione (ovvero di coloro che sono comunque individuabili sullabase del decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto ai sensi degliartt. 113 e 114 disp. att. c.p.c., o dei criteri prefissati nella tabella diorganizzazione) ed hanno trattenuto la causa in decisione, stante ilprincipio dell'identità dell'organo presente all'udienza di discussionecon quello deliberante (Sez. 2, n. 3029 del 06/02/2025; Sez. 6-2, nn.Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/202637292 del 20/12/2022; 15660 del 23/0/2020, tutte dirette a ribadire ilrilievo del principio di immutabilità del giudice desumibile dall’art. 276,comma 1 c.p.c.).

L'identità della persona fisica del magistrato è, infatti,prescritta, a pena di nullità, fra il magistrato che recepisce leconclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; neconsegue che, nel caso in esame, non sussiste nullità della sentenzaper vizio di costituzione del giudice avendo il nuovo collegio rimesso lacausa in istruttoria, trattenuta in decisione al termine dell’istruttoria inpresenza del medesimo Collegio e in assenza di un magistratoincompatibile.3.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., conparticolare riferimento agli artt. 822 c.c. e seguenti in tema di benidemaniali, con attenzione particolare alla loro usucapibilità.

I ricorrenticontestano quanto affermato in sentenza, ossia l’invasione delfabbricato di area ferroviaria e persino della scarpata della linea, nonessendo la scarpata ad essere coinvolta nell’occupazione, ma un’areain piano posta almeno ad una distanza di mt. 3 dal piede della scarpatamedesima; precisano che oggetto del contendere non è l’interofabbricato, ma solo una porzione di esso che per mq 18,55 insiste sullapredetta area; ribadiscono che le aree e gli edifici destinati al servizioferroviario, ma non inerenti in modo specifico alla strada ferrata, nonsono incluse nel demanio pubblico a norma dell’art. 822, 2° comma,bensì fanno parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826,ultimo comma, c.c. (atteso che l’art. 824 c.c. non comprende tra i benidemaniali quelli appartenenti alle Regioni), oppure del demanioaccidentale, per cui la demanialità discende dalla destinazione concretadel bene ovvero dalla sua caratterizzazione funzionale ad uso pubblico;chiariscono che la demanialità può tacitamente cessare con il venirNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026meno della destinazione del bene all’uso pubblico, indipendentementeda una decisione di dequalificazione assunta dalla pubblicaamministrazione, proprietaria del bene, come avvenuto nel caso dispecie ove il terreno de qua non è mai stato strumentale alla reteferroviaria.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge mira, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(ex multis: Sez.

U, n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 1, n. 5987 del04/03/2021).Innanzitutto, si deve precisare che la Corte d’Appello, nellaricostruzione dei fatti storici ha assunto la sua decisione sulpresupposto in fatto, peraltro coincidente con la descrizione riportatadagli stessi odierni ricorrenti nell’atto di citazione (v. sentenza pag. 1,1° capoverso), per il quale oggetto della pretesa attorea non fossel’intero fabbricato, bensì una porzione di esso (mq 18,55) occupata conil fabbricato abusivo realizzato dal dante causa dei ricorrenti, insistentesu una più ampia area (mapp. 148) di rispetto della linea ferroviariadel demanio regionale (v. sentenza pag. 4).

Da tanto ha dedotto che:la natura demaniale di tutta l’area risultava dagli atti e documenti dicausa, trattandosi di un trasferimento da Stato a Regione; in assenzadelle formalità previste dalla legge in materia per lasdemanializzazione, non erano ravvisabili nel caso di specie atti univociconcludenti e positivi della P.A. tali da presentarsi incompatibili con lavolontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica; l’ubicazionedel fabbricato, in relazione alla distanza dal binario e dal piede dellascarpata, non consentiva l’ipotesi di sdemanializzazione, essendoquella porzione di territorio strettamente funzionale alla reteferroviaria, agli adeguamenti tecnologici che possono rendersiNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026necessari, nonché alle relative opere di manutenzione della stessa reteferroviaria (v. sentenza pagg. 5-6).Si tratta, dunque, di apprezzamenti di merito scevri da illogicità econtraddizioni, pertanto non sindacabili in questa sede.4.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.500,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA;Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di €. 3.500,00 equitativamente determinata, nonché– ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di€. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e FabriziaSenofonte;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2541/2023depositata il 19/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026Alberto Merzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi diAngelo Merzi, convenivano innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] laregione [OSCURATO:SOCIETA] per sentire accertare l’intervenuto acquistodella proprietà, in forza di usucapione ultraventennale, di una porzionedi terreno sito nel comune di Canossa censito al catasto al fg. 4 mapp.144 e 146.Esponevano gli attori di essere comproprietari, in ragione disuccessione legittima, di un fabbricato (acquistato dal de cuius con attopubblico il 12.08.1967) da decenni adibito a forno, che insiste perl’estensione di 18,55 mq sulla particella catastalmente identificata dalmapp. 148 (area ferroviaria), fg. 4 del Comune di Canossa (RE), e ditale area chiedevano la dichiarazione di intervenuta usucapione.Costituitasi, la regione [OSCURATO:SOCIETA] rilevava che la porzione delfabbricato già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] insisteva senza titolo su benedemaniale, come documentato dal verbale di consegna del 10.12.2003,con il quale detta porzione era stata trasferita dal Demanio dello [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; trasferimento ratificatocon voltura automatica del 25 maggio 2015 con destinazione «206Accertata la natura demaniale del bene sul quale il fabbricatoinsisteva in parte, il Tribunale di Bologna rigettava la domanda diusucapione.Il provvedimento del primo giudice veniva appellato dagli erediMerzi innanzi alla Corte d’Appello di Bologna che rigettavaintegralmente il gravame, sostenendo quanto segue:- è incontestato che il fabbricato di proprietà Merzi nel tempo èstato modificato e che l’ampliamento realizzato - per il quale nonrisultano essere stati rilasciati titoli abilitativi edilizi - ha invaso l’areaNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026ferroviaria occupando senza titolo una porzione del mappale 148 permq 18,55, di natura incontestabilmente demaniale poiché risulta dagliDemanio dello Stato al Demanio della Regione [OSCURATO:SOCIETA];- non si rinvengono atti dell’autorità amministrativa che abbianocontenuto e significato di elementi idonei a ritenere configurabile lasdemanializzazione tacita dell’area in esame;- dagli atti del primo grado emerge altresì che durante ilsopralluogo finalizzato al rilievo dell’area occupata senza titolo, laRegione riscontrò che l’ubicazione del fabbricato, in relazione alladistanza dal binario e dal piede della scarpata, non consentiva l’ipotesidi sdemanializzazione.Avverso la pronuncia in epigrafe propongono ricorso per cassazioneMerzi Gigliola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo adue motivi e illustrandolo con memoria.Resiste la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso illustrato damemoria.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, è opportuno precisare che, a seguito delladecisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione - qualecomponente del Collegio che definisce il giudizio - del ConsigliereDelegato proponente, ex art. 380-bis c.p.c., non rileva quale ragionedi incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52c.p.c.Tanto precisato, è ora possibile esaminare i motivi del ricorso.Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/20262. Con il primo si deduce violazione e/o erronea applicazione dinorme di diritto con riferimento specifico all’art. 112 c.p.c. relativo allacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; nonché violazione e/oerronea applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio. Con due diverse censurelamentano i ricorrenti innanzitutto l’omesso esame, nella sentenzaimpugnata, di due motivi di gravame, riguardanti l’uno l’erroneaapplicazione dell’art. 281-sexies c.p.c., l’altro l’irrilevanza ai finidecisori del requisito della piena consapevolezza degli attori dellasituazione di abusiva occupazione del terreno. Con la seconda censurasi evidenzia la nullità della pronuncia d’appello in quanto redatta allapresenza nel collegio di secondo grado del medesimo giudice (dott.ssaLuisa [OSCURATO:PERSONA]) che aveva redatto la sentenza di primo grado impugnatae, ciò, nonostante il tentativo tardivo di astensione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile nella parte in cui veicola la prima censura riportata«doppia conforme», atteso che la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado nelleargomentazioni sottese alla ragione principale del rigetto - in relazioneai fatti principali oggetto della causa - fondato sulla qualificazione didemanialità della porzione di terreno insistente, solo per 18,55 mq, suuna più ampia area ferroviaria del demanio regionale (comecorrettamente affermato in sentenza, pag. 4) sul quale era statorealizzato l’ampliamento del fabbricato.Sotto il profilo della violazione di legge, sono infondate entrambele censure.Quanto all’omessa pronuncia sulle altre due questioni sollevate conl’atto di appello (scelta processuale del primo giudice di procedere exNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026art. 281-bis c.p.c., senza aver disposto lo scambio delle comparseconclusionali e delle memorie di replica; irrilevanza della pienaconsapevolezza degli attori, e prima ancora del loro dante causa, dellasituazione di abusiva occupazione del terreno, anche ai sensi dell’art.112 c.p.c.): la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenereche il giudice del merito non sia tenuto a confutare tutte le singoleargomentazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga le ragionidella propria decisione in modo da far comprendere l’iter logico-giuridico seguito. Sicché, se la decisione finale si basa su unaricostruzione dei fatti o una interpretazione del diritto che escludenecessariamente la validità di un motivo non trattato, tale motivo siintende respinto (Sez. Lav., n. 3232 del 05/02/2024; Sez. 5, n. 22028del 12/07/2022; Sez. 6-1, n. 25509 del 02/12/2014).Quanto alla nullità della sentenza impugnata per errata costituzionedel giudice (stante l'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma1, n. 4, c.p.c. per il giudice che abbia conosciuto della stessa causacome magistrato in altro grado), giova precisare innanzitutto che ilgiudice [OSCURATO:PERSONA] (estensore della sentenza di primo grado) non erapresente all’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, perchési era già astenuta nella seconda rimessione in istruttoria. A talproposito, è utile ricordare che il Collegio è validamente costituitoallorché i suoi membri nominativamente indicati nell'intestazione dellasentenza coincidano con i nomi di coloro che hanno assistito all'udienzadi discussione (ovvero di coloro che sono comunque individuabili sullabase del decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto ai sensi degliartt. 113 e 114 disp. att. c.p.c., o dei criteri prefissati nella tabella diorganizzazione) ed hanno trattenuto la causa in decisione, stante ilprincipio dell'identità dell'organo presente all'udienza di discussionecon quello deliberante (Sez. 2, n. 3029 del 06/02/2025; Sez. 6-2, nn.Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/202637292 del 20/12/2022; 15660 del 23/0/2020, tutte dirette a ribadire ilrilievo del principio di immutabilità del giudice desumibile dall’art. 276,comma 1 c.p.c.). L'identità della persona fisica del magistrato è, infatti,prescritta, a pena di nullità, fra il magistrato che recepisce leconclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; neconsegue che, nel caso in esame, non sussiste nullità della sentenzaper vizio di costituzione del giudice avendo il nuovo collegio rimesso lacausa in istruttoria, trattenuta in decisione al termine dell’istruttoria inpresenza del medesimo Collegio e in assenza di un magistratoincompatibile.3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., conparticolare riferimento agli artt. 822 c.c. e seguenti in tema di benidemaniali, con attenzione particolare alla loro usucapibilità. I ricorrenticontestano quanto affermato in sentenza, ossia l’invasione delfabbricato di area ferroviaria e persino della scarpata della linea, nonessendo la scarpata ad essere coinvolta nell’occupazione, ma un’areain piano posta almeno ad una distanza di mt. 3 dal piede della scarpatamedesima; precisano che oggetto del contendere non è l’interofabbricato, ma solo una porzione di esso che per mq 18,55 insiste sullapredetta area; ribadiscono che le aree e gli edifici destinati al servizioferroviario, ma non inerenti in modo specifico alla strada ferrata, nonsono incluse nel demanio pubblico a norma dell’art. 822, 2° comma,bensì fanno parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826,ultimo comma, c.c. (atteso che l’art. 824 c.c. non comprende tra i benidemaniali quelli appartenenti alle Regioni), oppure del demanioaccidentale, per cui la demanialità discende dalla destinazione concretadel bene ovvero dalla sua caratterizzazione funzionale ad uso pubblico;chiariscono che la demanialità può tacitamente cessare con il venirNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026meno della destinazione del bene all’uso pubblico, indipendentementeda una decisione di dequalificazione assunta dalla pubblicaamministrazione, proprietaria del bene, come avvenuto nel caso dispecie ove il terreno de qua non è mai stato strumentale alla reteferroviaria.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge mira, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(ex multis: Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 1, n. 5987 del04/03/2021).Innanzitutto, si deve precisare che la Corte d’Appello, nellaricostruzione dei fatti storici ha assunto la sua decisione sulpresupposto in fatto, peraltro coincidente con la descrizione riportatadagli stessi odierni ricorrenti nell’atto di citazione (v. sentenza pag. 1,1° capoverso), per il quale oggetto della pretesa attorea non fossel’intero fabbricato, bensì una porzione di esso (mq 18,55) occupata conil fabbricato abusivo realizzato dal dante causa dei ricorrenti, insistentesu una più ampia area (mapp. 148) di rispetto della linea ferroviariadel demanio regionale (v. sentenza pag. 4). Da tanto ha dedotto che:la natura demaniale di tutta l’area risultava dagli atti e documenti dicausa, trattandosi di un trasferimento da Stato a Regione; in assenzadelle formalità previste dalla legge in materia per lasdemanializzazione, non erano ravvisabili nel caso di specie atti univociconcludenti e positivi della P.A. tali da presentarsi incompatibili con lavolontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica; l’ubicazionedel fabbricato, in relazione alla distanza dal binario e dal piede dellascarpata, non consentiva l’ipotesi di sdemanializzazione, essendoquella porzione di territorio strettamente funzionale alla reteferroviaria, agli adeguamenti tecnologici che possono rendersiNumero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026necessari, nonché alle relative opere di manutenzione della stessa reteferroviaria (v. sentenza pagg. 5-6).Si tratta, dunque, di apprezzamenti di merito scevri da illogicità econtraddizioni, pertanto non sindacabili in questa sede.4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende: Cass. S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.500,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA;Numero registro generale 3811/2024Numero sezionale 1121/2026Numero di raccolta generale 13129/2026Data pubblicazione 07/05/2026condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di €. 3.500,00 equitativamente determinata, nonché– ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di€. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 13129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris