Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 12339/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamentealla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite di resistenza apubblico ufficiale e della pena complessiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha accolto larichiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto diaccertamento definitivo, con tre distinte sentenze, determinando la penacomplessiva, per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, in anni due, mesidue e giorni tredici di reclusione.2.

L'imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, articolandodue motivi.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 81, comma 2,cod.pen. e 671 cod. proc.pen., dolendosi che la Corte di appello, dopo avereindividuato il reato più grave ed un aumento di pena per ogni ulteriore singoloreato accertato con le sentenze in considerazione, ha errato nel calcolo dellapena complessiva che avrebbe dovuto essere determinata nella misura nellamisura complessiva di anni due, mese uno e giorni tre di reclusione consideratala riduzione per il rito.2.2.Con secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione.

Deduce, in particolare, che la Corte di appello ha determinatol’entità della pena in continuazione per i tre reati di resistenza a pubblico ufficialein maniera diversa, pur trattandosi della medesima fattispecie incriminatriceastratta, senza indicare le ragioni della differenziazione del trattamentosanzionatorio.3.

Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione degliaumenti di pena per i reati satellite di resistenza a pubblico ufficiale e della penacomplessiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOAppare fondato il secondo motivo del ricorso, che si esamina per primo perragioni logiche.1.La Corte di appello, dopo avere determinato la pena per il reato più gravein anni due e mesi sei di reclusione, ha stabilito una pena diversa per ciascunodegli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione, pur trattandosi di condotterealizzate in violazione della medesima disposizione incriminatrice, senza fornirealcuna motivazione.Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di determinazione dellapena nel reato continuato, sussiste obbligo di «dare specifica indicazione dellepene che vanno a costituire quella unitaria del reato continuato», derivando taleobbligo non solo dal testuale disposto dell’art. 533, comma 2, cod.proc.pen. maanche dalla «necessità di consentire il controllo dell’esercizio di quelladiscrezionalità che gli artt. 132, primo comma, e 133 cod.proc.pen.,del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01; sul medesimo tema anche Sez.

U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez.

U, n. 40983 del 21/6/2018,Giglia, Rv. 273750, per le quali l'aumento per la continuazione va operato non inmodo onnicomprensivo, bensì specificando «l'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, evitando quantificazioni forfettarie).

Ciò in quanto la motivazionerappresenta uno strumento di verifica della discrezionalità che la legge accordaal giudice e la cui ragionevolezza non può che essere data dalla suaproporzionalità (ex art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea) rispetto alla meritevolezza e al bisogno di pena del reo.D’altra parte, è stato anche ritenuto che la graduazione della pena, inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 – 01).2.Nella fattispecie in esame, tuttavia, la Corte territoriale, a fronte di unacondizione di omogeneità dei reati satelliti, avvinti dal vincolo dellacontinuazione, ha disposto degli aumenti di pena disomogenei, senza spiegare laragione di tale trattamento sanzionatorio differenziato.3.

In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione ed indiversa composizione ( Corte Cost. sent. N. 183 del 2013), per rideterminazionedella pena relativamente ai reati satellite di resistenza a pubblico ufficiale e dellapena complessiva, dovendo ritenersi assorbita (peraltro fondata) la doglianzaarticolata, con primo motivo, relativamente all’errore di calcolo compiuto nellaquantificazione della pena complessiva, dovendo rilevarsi che stessa avrebbedovuto essere correttamente determinata in anni due, mesi uno e giorni tre direclusione ( piuttosto che in anni due, mesi due e giorni tredici di reclusione).

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi L'Aquila in diversa composizione.Così è deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamentealla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite di resistenza apubblico ufficiale e della pena complessiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha accolto larichiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto diaccertamento definitivo, con tre distinte sentenze, determinando la penacomplessiva, per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, in anni due, mesidue e giorni tredici di reclusione.2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, articolandodue motivi.2.1. Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 81, comma 2,cod.pen. e 671 cod. proc.pen., dolendosi che la Corte di appello, dopo avereindividuato il reato più grave ed un aumento di pena per ogni ulteriore singoloreato accertato con le sentenze in considerazione, ha errato nel calcolo dellapena complessiva che avrebbe dovuto essere determinata nella misura nellamisura complessiva di anni due, mese uno e giorni tre di reclusione consideratala riduzione per il rito.2.2.Con secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione. Deduce, in particolare, che la Corte di appello ha determinatol’entità della pena in continuazione per i tre reati di resistenza a pubblico ufficialein maniera diversa, pur trattandosi della medesima fattispecie incriminatriceastratta, senza indicare le ragioni della differenziazione del trattamentosanzionatorio.3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione degliaumenti di pena per i reati satellite di resistenza a pubblico ufficiale e della penacomplessiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOAppare fondato il secondo motivo del ricorso, che si esamina per primo perragioni logiche.1.La Corte di appello, dopo avere determinato la pena per il reato più gravein anni due e mesi sei di reclusione, ha stabilito una pena diversa per ciascunodegli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione, pur trattandosi di condotterealizzate in violazione della medesima disposizione incriminatrice, senza fornirealcuna motivazione.Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di determinazione dellapena nel reato continuato, sussiste obbligo di «dare specifica indicazione dellepene che vanno a costituire quella unitaria del reato continuato», derivando taleobbligo non solo dal testuale disposto dell’art. 533, comma 2, cod.proc.pen. maanche dalla «necessità di consentire il controllo dell’esercizio di quelladiscrezionalità che gli artt. 132, primo comma, e 133 cod.proc.pen.,del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01; sul medesimo tema anche Sez. U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018,Giglia, Rv. 273750, per le quali l'aumento per la continuazione va operato non inmodo onnicomprensivo, bensì specificando «l'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite, evitando quantificazioni forfettarie). Ciò in quanto la motivazionerappresenta uno strumento di verifica della discrezionalità che la legge accordaal giudice e la cui ragionevolezza non può che essere data dalla suaproporzionalità (ex art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea) rispetto alla meritevolezza e al bisogno di pena del reo.D’altra parte, è stato anche ritenuto che la graduazione della pena, inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, puòadempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica,pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800 – 01).2.Nella fattispecie in esame, tuttavia, la Corte territoriale, a fronte di unacondizione di omogeneità dei reati satelliti, avvinti dal vincolo dellacontinuazione, ha disposto degli aumenti di pena disomogenei, senza spiegare laragione di tale trattamento sanzionatorio differenziato.3. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione ed indiversa composizione ( Corte Cost. sent. N. 183 del 2013), per rideterminazionedella pena relativamente ai reati satellite di resistenza a pubblico ufficiale e dellapena complessiva, dovendo ritenersi assorbita (peraltro fondata) la doglianzaarticolata, con primo motivo, relativamente all’errore di calcolo compiuto nellaquantificazione della pena complessiva, dovendo rilevarsi che stessa avrebbedovuto essere correttamente determinata in anni due, mesi uno e giorni tre direclusione ( piuttosto che in anni due, mesi due e giorni tredici di reclusione). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi L'Aquila in diversa composizione.Così è deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12339/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris