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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 15288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 del Giudice di pace di Brindisi visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputata, avv [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Brindisi ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesione personale e l'ha condannata alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole contestualmente della omessa notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio e dell'omesso rilievo della avvenuta remissione della querela, in quanto la persona offesa non era comparsa in giudizio, sebbene avvisata che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata quale tacita remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio è stata del tutto omessa, con conseguente nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., degli atti del giudizio innanzi al Giudice di pace e della sentenza di primo grado.

La nullità, in quanto assoluta, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Brindisi per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Brindisi per il giudizio.

Così deciso il 10/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA2 0 AP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 del Giudice di pace di Brindisi visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputata, avv [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Brindisi ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesione personale e l'ha condannata alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole contestualmente della omessa notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio e dell'omesso rilievo della avvenuta remissione della querela, in quanto la persona offesa non era comparsa in giudizio, sebbene avvisata che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata quale tacita remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio è stata del tutto omessa, con conseguente nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., degli atti del giudizio innanzi al Giudice di pace e della sentenza di primo grado. La nullità, in quanto assoluta, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. 2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Brindisi per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Brindisi per il giudizio. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA2 0 AP
Decreto Cassazione n. 15288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris