CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 31634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32529-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., non in proprio ma quale rappresentante volontario della [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 909/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., agendo per il tramite della propria mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti garanti del debito contratto nei confronti della banca dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.1.. Tutti e quattro i debitori proposero opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Pistoia. 2. A fondamento dell'opposizione dedussero che la società procedente non poteva ritenersi loro creditrice, giacché - contrariamente a quanto dalla stessa dedotto - non vi era prova di una valida cessione in favore della MPS del credito originario, scaturente da un contratto di mutuo fondiario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; aggiunsero che comunque la creditrice era decaduta dal diritto nei confronti dei garanti ai sensi dell'articolo 1957 c.c.. 3. Con sentenza 25 giugno 2018 n. 488 il Tribunale di Pistoia rigettò l'opposizione. La sentenza venne appellata dai soccombenti. Con sentenza 4 maggio 2020 n. 909 la Corte d'appello di Firenze accolse il gravame e dichiarò l'inesistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] procedere ad esecuzione forzata. Ric. 2020 n. 32529 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiaratasi cessionaria del credito messo in esecuzione), per il tramite della propria rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 4 maggio 2020. A quella data era in vigore la sospensione dei termini processuali stabilita dall'articolo 83 del decreto legge`18/20. Il termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c. per impugnare la sentenza d'appello è dunque iniziato a decorrere 1'11 maggio 2020, data di cessazione della suddetta sospensione, ed è perciò scaduto 1'11 novembre 2020. Il ricorso, invece, è stato proposto soltanto l'11 dicembre 2020. 1.1. Il termine per impugnare di cui all'articolo 327 c.p.c., nel caso di specie, non è rimasto sospeso nel periodo dal 1° agosto 31 agosto 2020, in quanto il presente giudizio, avendo ad oggetto una opposizione esecutiva, sfugge all'istituto della sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'articolo 3 della legge 742/69. 1.2. A tale ultimo riguardo non giovano alla società ricorrente le deduzioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Ivi si sostiene una tesi così riassumibile: Ric. 2020 n. 32529 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- -) nel presente giudizio gli opponenti non si sono limitati a contrastare il diritto della banca di procedere esecutivamente nei loro confronti, ma hanno chiesto accertarsi l'inesistenza del credito e, comunque, la decadenza della banca dalle garanzie ad essa prestate dagli opponenti; -) nel presente giudizio, di conseguenza, sono venute a cumularsi due domande: l'opposizione a precetto e l'accertamento della invalidità della garanzia; -) quando nel medesimo giudizio vengano a cumularsi una controversia esecutiva e una controversia non esecutiva, tutto il processo resta soggetto alla sospensione feriale dei termini. 1.3. Le suddette deduzioni, come accennato, non possono tuttavia condividersi. Il principio di diritto invocato dalla società ricorrente è infatti esatto, ma esso non trova applicazione nel presente giudizio. Nel presente giudizio, infatti, non vi è alcuna "connessione" tra una prima domanda soggetta, ed una seconda domanda sottratta, alla sospensione feriale dei termini. L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, così come individuato dall'art. 615 cod. proc. civ., è la contestazione del diritto ad esercitare l'azione esecutiva. Il relativo giudizio è un giudizio di accertamento negativo dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, nel quale l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre l'opposto quella di convenuto. Ne consegue che le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata non sono domande autonome, ma costituiscono la causa petendi della Ric. 2020 n. 32529 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale di quella domanda (così già Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017). Dunque nel presente giudizio la pretesa degli opponenti di accertare l'invalidità della garanzia o l'inesistenza della cessione del credito è il presupposto giustificativo della domanda di accertamento dell'inesistenza del titolo e di nullità del precetto. Ed in tali ipotesi questa Corte ha già ripetutamente affermato che la domanda dell'opponente di accertare l'invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale posto a fondamento dell'esecuzione non vale a sottrarre il giudizio di opposizione all'esecuzione alla sospensione feriale dei termini (exp/urimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, Rv. 664648 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01). 1.4. Resta solo da aggiungere come i precedenti di questa Corte citati dalla società ricorrente a p. 3 della memoria illustrativa, ed invocati a sostegno delle proprie tesi difensive, sono o inesistenti, o irrilevanti. In particolare: a) la "Cass. 7.10.1969 n. 742" di cui a p. 3 della memoria non esiste; la sentenza n. 742 del 1969 venne pubblicata il 6.3.1969, e non si occupava di esecuzione. E' evidente che la difesa della ricorrente confonde gli estremi della legge sulla sospensione feriale dei termini (legge 7.10.1969 n. 742) con una sentenza di questa Corte; b) la Cass. 13.11.2009 n. 24047, la Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017 e la Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, avevano tutte e tre ad oggetto casi in cui l'opponente propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento d'una somma di Ric. 2020 n. 32529 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- denaro, e dunque altrettante ipotesi di connessione per riconvenzione, insussistente nel presente giudizio; c) la Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, aveva ad oggetto un caso in cui l'opponente propose domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno, sicché vale quanto appena detto sub (b); d) la Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017 (già ricordata), non solo non ha affatto affermato il principio invocato dalla ricorrente, ma ha stabilito un principio diametralmente opposto: e cioè che quando l'opponente invochi un fatto estintivo del titolo esecutivo (stragiudiziale) messo in esecuzione, come è avvenuto nel caso di specie, "non si tratta di due domande cumulate ed, a maggior ragione, di domande legate dal rapporto principale/accessorio. L'accertamento concernente [l'esistenza del titolo] costituisce un antecedente logico necessario, in fatto e in diritto, rispetto alla decisione sull'opposkione all'esecuone, ma non si tratta di una questione pregiudkiale in senso tecnico. Essa infatti non assume un rilievo autonomo, né è destinata a proiettare le sue conseguen.ze giuridiche oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa di opposi.zione". 2. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Siena [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., come in epigrafe rappresentata, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, Ric. 2020 n. 32529 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così